Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to unallowed grounds regarding unagreed mitigating circumstances in a plea bargain.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under the law. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances that were not part of the agreed plea bargain. The court ruled that such complaints regarding unagreed benefits are excluded from cassation review when the imposed penalty remains legally valid and within statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Sez. 1, n. 944/2019: In appeals regarding plea bargains, cassation appeals are inadmissible if they concern waived grounds or the determination of the penalty unless the penalty itself is illegal.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Raiano Raffaele nato a Napoli il 25/01/1954 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di Raffaele Raiano per i reati allo stesso ascritti applicando la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art.599-bis cod . proc . pen .
2. Contro tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di Raffaele Raiano che lamentava l’illegittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche. 3.Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.Il Collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod . proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01).
Nel caso in esame il ricorrente lamentava la mancata concessione di un beneficio sanzionatorio non concordato, nonostante la sanzione inflitta fosse “legale”, dunque allegavamotivi non consentiti.
3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 . Il Consigliere estensore Il P reside