Italian Supreme Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to missed statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it was filed on March 19, 2025, exceeding the legal deadline. The appellant's defense argued for review of the lower court's liability finding against Carlo Mirabile, but the court noted the appeal was submitted over a month after the statutory expiration date. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed after the statutory deadline are inadmissible, and the appellant bears the costs and a fine for the delay.
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da LUIGI AGOSTINACCHIO - Presidente - Ord. n. sez. 1507/2025 MARIAPAOLA BORIO CC - 10/09/2025 MICHELE CALVISI R.G.N. 13122/2025 SANDRA RECCHIONE - Relatore - ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mirabile Paolo nato a Terni il 11/08/1976 avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Ancona; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità di Carlo Mirabile con sentenza pronunciata il 19 settembre 2024; il termine per la redazione della motivazione veniva indicato in giorni novanta.
2. Il difensore di Carlo Mirabile proponeva ricorso per cassazione il 19 marzo 2025.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; lo stesso risulta infatti proposto il 19 marzo 2025, oltre il termine di legge, che, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., è scaduto il 3 febbraio 2025.
4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30896/2025 Roma, lì, 15/09/2025 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Sandra Recchione Luigi Agostinacchio