Cassation appeal dismissed for lack of interest due to ineffective prior coercive measure order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest in challenging the coercive measure order. The applicants argued procedural flaws regarding aggravating circumstances and the co-defendant's role, but the core issue was the prior judge's declaration of incompetence which rendered the initial order ineffective. The Court ruled that interest must be positively deduced with specific elements of novelty, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The interest to challenge a coercive measure order rendered ineffective by a judge's declaration of incompetence must be positively deduced with specific elements of novelty or diversity, not presumed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsa propost da: SGAMBATO ANTONIETTA nato a SAN FELICE A CANCELLO il 13/06/1961 MASSARO CLEMENTE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 07/04/1955 avverso l'ordinanza del 28/04/2025 del TRIB UNI A ' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità de Z ricors2. ;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 18 aprile 2025, che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di estorsione consumata e tentata di cui ai capi A e B, entrambi aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1.cod.pen., per avere ottenuto da una impresa aggiudicataria di un appalto pubblico in S. Maria a Vico, una somma di denaro pari ad euro 3000 a titolo di pizzo, chiedendone altra in epoca successiva.
2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite e dell'uso del metodo mafioso, non avendo il Tribunale adeguatamente valutato, da un lato, che la contestuale presenza degli indagati al cospetto della vittima non si era avuta al momento della richiesta, dall'altro, il fatto che i ricorrenti si sarebbero limitati a chiedere una somma a titolo di percentuale relativa al tipo di lavoro che avrebbe dovuto effettuare la ditta estorta, senza che il capocantiere ed il titolare dell'impresa conoscessero la caratura mafiosa del Massaro;
2) vizio della motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato da parte della ricorrente Sgambato, non desumibile dalla sola circostanza che la donna aveva accompagnato il coindagato nella occasione della consegna del danaro ed aveva riposto la busta consegnata dalla vittima all'interno della sua borsa, essendo condotta intervenuta dopo la consumazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricors; 54nammissibib; per carenza di interesse. L'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e divenuta inefficace per il decorso del termine di venti giorni, non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mediante l'indicazione dei rilevanti elementi, di novità o diversità, non riscontrabili nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice competente (Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv. 250510-01;
Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Teodosiu, Rv. 240388-01). Nel caso in esame, il Tribunale ha segnalato che, dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si era ritenuto incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. ed aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, nelle more, aveva riemesso il titolo cautelare. Nei ricorsi non si fa alcuna menzione dell'interesse a ricorrere avverso l'ordinanza del primo giudice divenuta inefficace nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità prima citata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.co