Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds under Art. 448 and 610 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities due to its generic nature, which fails to meet the specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Mario Ciccone challenged a settlement agreement regarding aggravated robbery and attempted theft, arguing illogicality and lack of motivation, but the court found his grounds too broad. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a €3,000 fine to the Fine Collection Fund for the evident fault in proposing an inadmissible appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not fall within the specific exceptions permitted by law, allowing the court to declare inadmissibility without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONE MARIO nato a CERIGNOLA il 29/06/1993 avverso la sentenza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mario Ciccone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine ad una pluralità di delitti di rapina aggravata ed un tentativo di furto aggravato, deducendo illogicità e mancanza di motivazione. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il Collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo del tutto generico che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 17 giugno 2025 Il Consiglier estensore Il Presidente . . Luc , Impenall Andrea, PeMegrino / jz DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECON