Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing a ground not permitted under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dame Niang inadmissible without formalities. Niang challenged a Milan GIP's application of a negotiated sentence for aggravated robbery, arguing a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding acquittal. The court rejected the appeal because the cited ground did not fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on a ground not expressly permitted by law, allowing the court to declare inadmissibility without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG DAME nato il 11/12/1988 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dame Niang ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti in ordine al delitto di rapina aggravata ascrittogli, deducendo vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il Collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucip1mperiali Andr9 Pejlegrino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL SET. 202