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Ordinanza — n. 30239/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30239/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Hussein Aly Mohamed Aboukassem Ahmed e Moussa Said Elsayed Mohamed Elsaid, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 29/04/2025 con la quale il giudice per l'udienza preliminare del del Tribunale di Roma nel procedimento n. 25885/2024 R.G. GIP a loro carico, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, ha ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa Ahmed Md Sakil. 1.1. A sostegno del suo ricorso Hussein Aly Mohamed Aboukassem Ahmed ha dedotto due motivi di impugnazione: - Violazione di legge per essere stata ammessa la costituzione di parte civile pur nell'assenza di un'esposizione chiara e precisa delle ragioni della domanda; - Violazione degli artt. 78, comma 3, 100 e 122 cod. proc. pen., che richiedono per la costituzione di parte civile una procura speciale conferita al difensore con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 586 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30239/2025 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi - in relazione ai primi comuni motivi aventi carattere assorbente - sono inammissibili, in quanto proposti in violazione del disposto dell'art. 586 cod. proc. pen., a norma del quale "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento è proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza". In applicazione di tale principio la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità riconosce che l'ordinanza che ammette la costituzione parte civile non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza (Sez. 6, n. 15866 del 12/02/2004, Toffoli, Rv. 228812 - 01).

Parole chiave

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codice di diritto processuale civile disobbedienza alla decisione dell'autorità istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza decisione incidentale impugnabile violazione del principio di celerità commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 586 cod. proc. pen
I ricorsi - in relazione ai primi comuni motivi aventi carattere assorbente - sono inammissibili, in quanto proposti in violazione del disposto dell'art. 586 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. HUSSEIN ALY MOHAMED ABOUKASSEM AHMED nato il 01/12/2004 2. MOUSSA SAID ELSAYED MOHAMED ELSAID nato il 01/02/2003 avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorsi trattati de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hussein Aly Mohamed Aboukassem Ahmed e Moussa Said Elsayed Mohamed Elsaid, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 29/04/2025 con la quale il giudice per l'udienza preliminare del del Tribunale di Roma nel procedimento n. 25885/2024 R.G. GIP a loro carico, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, ha ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa Ahmed Md Sakil. 1.1. A sostegno del suo ricorso Hussein Aly Mohamed Aboukassem Ahmed ha dedotto due motivi di impugnazione: - Violazione di legge per essere stata ammessa la costituzione di parte civile pur nell'assenza di un'esposizione chiara e precisa delle ragioni della domanda; - Violazione degli artt. 78, comma 3, 100 e 122 cod. proc. pen., che richiedono per la costituzione di parte civile una procura speciale conferita al difensore con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 1.2.

Anche Moussa Said Elsayed Mohamed Elsaid ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto: - Violazione degli artt. 76, 100, 122 e 179 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile pur nel difetto di procura speciale scritta ed in presenza di un atto privo di adeguata esposizione della causa petendi e del petitum; - Vizio di motivazione, per illogicità e mera apparenza della stessa, per essere stata ritenuta valida una procura orale in contrasto con il dettato normativo e con le esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato.

2. I ricorsi - in relazione ai primi comuni motivi aventi carattere assorbente - sono inammissibili, in quanto proposti in violazione del disposto dell'art. 586 cod. proc. pen., a norma del quale "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento è proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza". In applicazione di tale principio la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità riconosce che l'ordinanza che ammette la costituzione parte civile non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza (Sez. 6, n. 15866 del 12/02/2004, Toffoli, Rv. 228812 - 01).

Anche le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale: Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364 - 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 - 01; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727 - 01), quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, solo unitamente all'impugnazione della sentenza (Sez.

U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 17 giug