Sentenza — n. 30233/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché volto a censurare la persuasività, l'asserita inadeguatezza, la mancanza di rigore della motivazione della sentenza impugnata, peraltro senza nemmeno confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo di questa, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità: nessuna confusione, infatti, emerge dalla sentenza impugnata tra la posizione di semplice beneficiario della condotta ingannatoria altrui ed il ruolo dell'istigatore di tale condotta, quale concorrente morale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 640 cod. pen, art. 27 Cost, art. 640 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30233/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché volto a censurare la persuasività, l'asserita inadeguatezza, la mancanza di rigore della motivazione della sentenza impugnata, peraltro senza nemmeno confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo di questa, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità: nessuna confusione, infatti, emerge dalla sentenza impugnata tra la posizione di semplice beneficiario della condotta ingannatoria altrui ed il ruolo dell'istigatore di tale condotta, quale concorrente morale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MASI ANTONINO nato a ROMA il 11/07/1971 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. SALVATORE SACCO FARAGO' per la parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro che, con memoria in data 30/05/2025, ha chiesto la conferma della sentenza di secondo grado nella parte relativa alle statuizioni civili, con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite.
Lette le conclusioni dell'avv. GIOVANNI MOSCA per De Masi Antonino che, con memoria in data 26/05/2025 e poi memoria di replica alle richieste del Procuratore generale in data 11/06/2025, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Antonino De Masi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14/10/2024 con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino il 06/04/2022, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 640, primo e secondo comma, n. 1 cod. pen. ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione (fatti commessi dall'agosto 2014 all'aprile 2015), confermando la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni civili.
La sentenza del Tribunale di Catanzaro, infatti, aveva riconosciuto la sussistenza del reato di truffa ai danni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, posto in essere materialmente da Piera Stanizzi, la responsabile del Settore Giuridico dell'Unità Operativa Cure Primarie di tale ASP, comunicando all'Ufficio Gestione Emolumenti Stipendiali di questa un numero di ore di servizio svolte dal ricorrente, medico specialista in odontoiatria, in misura maggiore rispetto a quelle effettivamente prestate, così conseguendo quest'ultimo un ingiusto profitto consistito nella percezione di una retribuzione di circa 40.000,00 euro superiore a quella dovutagli, e nel conseguimento, altresì, di un punteggio superiore per la formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di sostituzione.
2. Il ricorrente censura la conferma delle statuizioni civili, affidando il ricorso a due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 cod. pen., 42 cod. pen. e 27 Cost., e vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità del De Masi nel difetto di qualunque riferimento o indicazione circa l'apporto materiale da questo offerto nella realizzazione degli artifizi e raggiri che, invece, sono stati posti in essere soltanto dalla coimputata Stanizzi. Ad avviso del ricorrente il fatto di aver beneficiato delle alterazioni relative alle ore di servizio, con successiva trasmissione per il pagamento, ad opera della coimputata Stanizzi, così percependo un indebito profitto, non è dato sufficiente per provare il contributo, di tipo morale o materiale, nella realizzazione del reato.
La motivazione della sentenza impugnata confonderebbe, invece, la posizione di semplice beneficiario della condotta ingannatoria altrui con il ruolo dell'istigatore di tale condotta, quale concorrente morale, finendo così, ad addebitare al De Masi, nella sostanza, una responsabilità oggettiva, con motivazione carente ed illogica, in violazione degli artt. 110 e 42 cod. pen. e del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost. 2.2. Violazione di legge, con riferimento dell'art. 640 cod. pen., con specifico riferimento all'ulteriore beneficio, consistito nell'aver conseguito un punteggio superiore nella formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi, non risultando indicato il soggetto che avrebbe subìto un danno, tale non potendo certo ritenersi l'A.S.P. di Catanzaro, in favore della quale sono state confermate le statuizioni civili.Il De Masi chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui conferma le statuizioni civili riguardanti il risarcimento del danno nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
2. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché volto a censurare la persuasività, l'asserita inadeguatezza, la mancanza di rigore della motivazione della sentenza impugnata, peraltro senza nemmeno confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo di questa, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità: nessuna confusione, infatti, emerge dalla sentenza impugnata tra la posizione di semplice beneficiario della condotta ingannatoria altrui ed il ruolo dell'istigatore di tale condotta, quale concorrente morale.
E', però, evidente che l'ottenimento di un beneficio economico in conseguenza di un'attività illecita altrui costituisce un elemento indiziante della partecipazione al reato e, nel caso di specie, senza ricorrere in alcun automatismo, la sentenza impugnata ha riconosciuto concorrere con tale indizio altri significativi e convergenti elementi, quali la continuità e sistematicità della condotta ingannatoria, che si è protratta con le medesime modalità per cinque anni, sempre a vantaggio e mai in pregiudizio dello stesso soggetto, appunto il De Masi, con elargizione di somme in misura macroscopicamente superiori a quelle realmente dovutegli, tanto da riconoscergli inspiegabilmente 1.503 ore di servizio rispetto alle sole 259 lavorate.
Senza incorrere in vizio logico alcuno, ma valorizzando anche il fatto che l'enorme vantaggio, del tutto evidente e privo di giustificazione, si è protratto per ben cinque anni, sempre ed esclusivamente in favore del De Masi, la Corte d'appello ha ritenuto che la significativa e prolungata divergenza economica tra il dovuto ed il corrisposto - ammontante a circa 40.000,00 euro - e la macroscopica divergenza tra le ore di servizio rimborsate e quelle lavorate, così vistosa da determinare perfino una segnalazione da parte un'organizzazione sindacale, non fosse spiegabile se non con il consapevole concorso del ricorrente nell'alterazione dei dati effettuata dalla coimputata Stanizzi Pierina allo scopo di fargli conseguire l'indubbia utilità patrimoniale di maggiori liquidazioni per compensi a lui non spettanti.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, alla luce della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'obbligo risarcitorio gravante sul De Masi nei confronti della parte civile costituita, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, si fonda sulle somme indebitamente percepite dal ricorrente, sicché, ai fini di tale quantificazione, non rileva in alcun modo se siano stati identificati o meno eventuali danneggiati dalla graduatoria alterata dagli artifici di cui si tratta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori