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Ordinanza — n. 29571/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29571/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: CUCCURU SALVATORE nato a Sassari il 4/6/1942 avversola sentenza resa il 24 aprile 2025 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29571/2025 — snpen · Corte di Cassazione: nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: CUCCURU SALVATORE nato a Sassari il 4/6/1942 avversola sentenza resa il 24 aprile 2025 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzioni pecuniarie sostituzione dei motivi motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -in quanto l’ impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.
art. 616 cod.proc.pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: CUCCURU SALVATORE nato a Sassari il 4/6/1942 avversola sentenza resa il 24 aprile 2025 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-biscod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Genova il 6/10/2020 e, confermando la responsabilità di Salvatore Cuccuru in ordine ai reati di ricettazione e falso, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l’imputato deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -in quanto l’ impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame le censure relative al la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi non consentite,poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le partidelibata dal giudice e n on vengono neppure allegati profili di illegalità della sanzione applicata.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore IlPresidente Maria Daniela Borsellino Andrea Pellegrino