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Sentenza — n. 29553/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls home detention for robbery co-conspirator due to missing psychological causation for aggravated assault.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order granting home detention for the defendant regarding the aggravated assault charge while upholding it for the robbery charge. The prosecution argued that the defendant's actions logically led to the co-conspirators' subsequent assault, but the Court found this insufficient without a specific psychological link. Consequently, the measure was revoked for the assault to allow a new trial where this causal nexus can be properly established.

Regesto Legislator

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Art. 110-582 cod. pen.; Art. 110-628 cod. pen.: Psychological causation is required for an agent to be liable for a co-conspirator's subsequent crime, not merely material causality.

Parole chiave

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concorso anomalo causalità psichica rapina aggravata arresto domiciliare reato concorsuale

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art.
Art. 309, co. 7, c.p.p.
P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14787 del 12/03/2025, N.
Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova
14787 del 12/03/2025, N., non mass.; Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, Ciurlia
Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B.
criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo a escludere il nesso di causalità (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv.
Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, Sorrenti

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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - ANNA MARIA DE SANTIS LUCIA AIELLI EMANUELE CERSOSIMO - Relatore - SENTENZA Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata XXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXX 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, in parziale accoglimento del riesame proposto da XXXXXXXXXXXXXX, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 18 aprile 2025, che aveva disposto nei confronti del suddetto indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari solo in relazione al reato di cui agli artt. 110-582 cod. pen. (capo 3), annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione al reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen. (capo 5).

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.

2. Nella ricostruzione operata dai giudici del merito cautelare, XXXXXXXXXXXXXX puntatala contro gli aggressori, è riuscita ad uscire dall’abitacolo e ad allontanarsene. Quando i XXXXX si sono accorti che l’arma da fuoco, dopo i primi colpi esplosi, «non sparava» più, hanno raggiunto Manzo, tempestandolo di bastonate, tanto da cagionargli lesioni per cui è stato poi dichiarato in prognosi riservata. Sin dalle prime fasi del pestaggio, la persona offesa è stata disarmata con la forza («XXXXXXXXXXXXX [sic], con il bastone, colpiva ripetutamente alla testa, mentre gli altri due fratelli disarmavano la vittima»).

Il solo XXXXXXXXXXXXX, in un momento successivo, si sarebbe impadronito della pistola, allontanandosi con essa. 3.2. Nella vicenda che qui occupa, ferma restando la narrazione dei fatti come sopra riassunta e intangibile in questa sede, risulta evidente come i fratelli XXXXX abbiano dato essi stessi, forma concorsuale, diretta prima a cagionare la perdita di disponibilità della pistola («sottrazione») e poi ad impadronirsene («impossessamento»), anche per quanto attiene all’atteggiarsi della volontà dei concorrenti, accertando la (eventuale) sussistenza del dolo di concorso ovvero la configurabilità di un cosiddetto “concorso anomalo”.

Quanto a tale ultimo requisito non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di causalità psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (Sez. 5, n. 14787 del 12/03/2025, N., non mass.; Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova, non mass.; Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, dep. 2007, Ciurlia, Rv. criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo a escludere il nesso di causalità (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01;

Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604-01).

5. In conclusione, l’ordinanza impugnata, per quel che concerne la misura richiesta per il concorso in rapina in relazione alla posizione di XXXXXXXXXXXXXX, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, attesa la fondatezza delle censure articolate dall’Ufficio requirente.

6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNA VERGA