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Sentenza — n. 29550/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29550/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29550/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico m inistero avverso il rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nicolò Sfarain relazione al reato di cui agli artt. 416 e 416-bis.1cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29550/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, la difesa censura la ritenut a sussistenza di esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura endomuraria, rimarcando l’errore del Tribunale che avrebbe equiparato la sottoposizione ad altra ordinanza cautelare a un precedente penale, senza dareil giusto rilievo al lungo intervallo intercorso tra i fatti provvisoriamente contestati e l’emissione della misura.

Parole chiave

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favoreggiamento precedenti penali rilevanti partecipazione al reato differimento dell'esecuzione della pena traffico aggravato di stupefacenti riabilitazione
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Sfara Nicolò,nato a Locri il 12/05/1994 avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generaleLuigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico m inistero avverso il rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nicolò Sfarain relazione al reato di cui agli artt. 416 e 416-bis.1cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Nicolò Sfara , a mezzo del proprio difensore, deducendo duemotivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, affermati dal Tribunale – in particolare per quanto attiene all’elemento soggettivo – con «motivazione circolare e tautologica», che si limiterebbea valorizzare i legami familiari dell’imputato, enfatizzando all’eccesso l’ipotetica presenza a un incontro dei sodali e disattendendo le puntuali deduzioni difensive. Analogamente, secondo il ricorrente, la sussistenza del l’aggravante dell’agevolazione mafiosa sarebbe fatta discendere, in via del tutto congetturale, solo richiamando il suddetto incontro, irritualmente così duplicando la valutazione di un medesimo elemento di fatto. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa censura la ritenut a sussistenza di esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura endomuraria, rimarcando l’errore del Tribunale che avrebbe equiparato la sottoposizione ad altra ordinanza cautelare a un precedente penale, senza dareil giusto rilievo al lungo intervallo intercorso tra i fatti provvisoriamente contestati e l’emissione della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi del tuttogenerici, in quanto sterilmente reiterativi e privi di effettivo confronto con il contenuto concreto dell’ordinanza impugnata. 1.1. I gravi indizi di colpevolezza, ritenutisussistenti anche dal Giudice per le indagini preliminari, sono stat i in realtà rinvenuti sulla base di una piattaforma investigativaassai più ampia e più solida di quanto affermato nel ricorso. Il Tribunale, previa non superficiale registrazione dei rilievi della difesa (pp. 3-5), dopo una completa contestualizzazione della vicenda associativa (una sorta di partenariato tra esponenti di alcune consorterie di tipo mafioso di varia provenienza storica e geografica, per riciclare e mettere proficuamente a reddito i loro proventicriminali, in una complessa e truffaldina attività d’impresa nel settore degli idrocarburi), identifica il ricorrente come il referente, in seno al sodalizio, della ‘ndrina Mazzaferro-Morabito e, in quanto tale, consapevole e fondamentale parte integrante del suaccennato meccanismo criminale (pp. 11-19), anche per quanto attiene al profilo circostanziale dell’agevolazione mafiosa (pp. 19-20).

A tali conclusioni, si è pervenuti attraverso un approfondito esame di plurime conversazioni intercettate (la cui interpretazione e la valutazione è questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito– Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01), riscontrate dalle videoriprese. Rispetto a tali cospicue emergenze, la difesa non prende di fatto posizione, limitandosi, anzi a ribadire che l’imputato non era stato destinatario di attività captativa. 1.2.

Il Tribunale, in coerenza con i principi di diritto espressi da questa Corte, superando le perplessità del primo giudice (esposte in via generale per tutti coloro che avevano posizioni marginali nell’associazione e, dunque, non assimilabili al ruolo di indiscusso rilievo svolto da Sfara), ha ritenuto che il solo decorso del tempo non fosse idoneo a superare la doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avuto riguardo alla funzione di punto di contatto della cosca Mazzaferro, garante dell’afflusso di ingente liquidità, chiamato a intervenire anche in momenti di fibrillazione dell’associazione “semplice” (cfr., in punto di valenza neutra del solo decorso del tempo, non accompagnato da altri elementi idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità, Sez. 2, n. 22059 del 04/06/2025, Alvaro, non mass.;

Sez. 4, n. 18645 del 15/04/2025, Magliocca, non mass.; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali,Rv. 282004-01). Del pari, è stata espressamente giustificata l’applicazione della custodia in carcere, non emergendo circostanze su cui fondare una prognosi di autonomo rispetto delle prescrizioni di legge, a fronte della necessità – onde scongiurare il concreto e attuale rischio di reiterazione –di recidere «ogni contatto tra lo Sfara e il contesto di elevato spessore criminale in cui è all’evidenza inserito».

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell ’ art . 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsiequitativamente come da dispositivo . La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c