Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific legal qualification errors in plea bargain judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Cojuhari Nicolae and Rosca Petru inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued that the lower court's judgment on plea bargaining lacked specific reasoning regarding the legal qualification of the offense and the grounds for acquittal. The Court rejected these claims because the arguments were too generic and failed to demonstrate an obvious error in legal qualification as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargaining judgments are inadmissible if they merely allege a lack of motivation without specifying an obvious error in legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cojuhari Nicolae, nato in Moldavia il 28/01/1989 e da Rosca Petru, nato in Moldavia il 28/10/1972; avverso la sentenza pronunciata in data 19/05/2025 dal Tribunale di Modena; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli imputati, Cojuhari Nicolae e Rosca Petru, per il tramite del dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 13/03/2025 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
2. Entrambi gli imputati, con un unico motivo, deducono il vizio di motivazione per essere carente ovvero apparente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e sulla qualificazione giuridica del fatto, poiché il Tribunale di Modena si sarebbe limitato a definirla "corretta".
3. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché presuppongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale entrambi i ricorrenti lamentano i predetti vizi, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente.
4. Occorre ricordare che questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007), l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01).
5. I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qualificazione giuridica sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove i ricorrenti, come detto, si limitano ad affermare, in maniera affatto generica, che il giudice non avrebbe motivato sulla qualificazione giuridica del fatto, senza peraltro evidenziare eventuali errori connotati da evidenza ed immediatezza, come richiesto dal principio di diritto sopra enunciato.
6. Quanto al motivo inerente all'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti, nella specie, in forma del tutto generica, si limitano a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; anche sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e che, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
7. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 08/07/2025 Il Consigliere