Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of reasoning on non-appealable sentencing grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of reasoning on Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not a permitted ground for review. The appellant challenged a second-instance judgment applying a settled agreement, arguing the court failed to explain why Article 129 was not applied. The court ruled that complaints about the determination of the penalty or the conditions for acquittal under Article 129 are excluded from cassation review, rendering the generic appeal invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for grounds concerning the formation of party will, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints about the determination of the penalty or conditions for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Spagnoli Alfredo, nato a Napoli il 15/08/1972; avverso la sentenza pronunciata in data 17/12/2024 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Napoli ha applicato all'imputato Spagnoli Alfredo, la pena concordata dalle parti.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, la Corte di appello di Napoli, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen..3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.
4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
4. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, Così deciso in Roma, il 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presi