Criminal appeal dismissed for lack of signature by a qualified defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was not signed by a defense attorney registered with the specialized bar of the Court. The appellant, Ben Halima Abdelhamid, filed the appeal personally, violating mandatory procedural requirements for criminal appeals. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed fines on the appellant for the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a defense attorney registered with the specialized bar of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ben Halima Abdelhamid, nato in Marocco il 25/07/1991; avverso la sentenza pronunciata in data 16/04/2025 dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l'imputato Ben Halima Abdelhamid ha presentato ricorso in cassazione personalmente, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che il ricorso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
2. il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente