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Ordinanza — n. 29406/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal for lack of merit grounds in saltum appeal against non-prosecution decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29406/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's saltum appeal into a regular appeal, ordering the case to be sent to the Court of Appeal of Salerno. The appellant argued that the lower court erred by declaring the crime extinguished by prescription rather than acquitting the defendant on merits. The Court ruled that a saltum appeal can only challenge violations of law regarding the minimum requirements of a judgment's reasoning, not the substantive choice between acquittal and extinction of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A saltum appeal is inadmissible for criticizing the substantive reasoning of a non-prosecution decision; such appeals must be converted to regular appeals to challenge the merits.

Parole chiave

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saltum appeal non-prosecution decision extinction of crime violation of law conversion to appeal procedural admissibility Cassation jurisdiction indagine per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Preliminare è il profilo in ordine alla proponibilità, o meno, del ricorso in cassazione per saltum contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, poiché l'art. 569 cod.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
per avere erroneamente dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione anziché il proscioglimento nel merito per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Preliminare è il profilo in ordine alla proponibilità, o meno, del ricorso in cassazione per saltum contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, poiché l'art. 569 cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Ne consegue che il ricorso va qualificato come appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, per il giudizio ai sensi dell'art.
Art. 428, comma 3, cod. proc. pen.
pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, per il giudizio ai sensi dell'art. 428, comma 3, cod. proc. pen..
art. 569 cod. proc. pen
Preliminare è il profilo in ordine alla proponibilità, o meno, del ricorso in cassazione per saltum contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, poiché l'art. 569 cod. proc. pen.
art. 425 cod. proc. pen
esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen.
art. 428 cod. proc. pen
46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, sent. n. 12864 del 18/01/2022 Cc.
in tal senso sez. 5, sent. n. 12864 del 18/01/2022 Cc., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Meola Flavio, nato a Montecorice (SA) il 10/10/1954; rappresentato ed assistito dall'avv. Marco Salerno - di fiducia; avverso la sentenza in data 10/12/2024 n. 436 del GUP del Tribunale di Nocera Inferiore; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. Marco Salerno;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 10/12/2024 n. 436 il GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, con motivazione contestuale, ha pronunciato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato Flavio Meola per il reato ascritto (truffa aggravata ai danni della ASL salernitana in qualità di direttore amministrativo del distretto di Vallo della Lucania) commesso fino al 41/07/2016.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione agli artt.129 e 425 cod. proc. pen. per avere erroneamente dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione anziché il proscioglimento nel merito per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e, quindi, per omessa motivazione sulla prevalenza di cause di merito sulla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

In particolare, il ricorrente precisa che all'udienza preliminare aveva depositato memoria con allegati documenti da cui avrebbe potuto evincersi, come mera constatazione, che il Meola non aveva commesso i reati di truffa aggravata contestati (avendo lui stesso denunciato i coimputati ed avendo così determinato l'insorgere del procedimento ed il recupero delle somme indebitamente sottratte), aggiungendo che l'analisi di tale documenti non avrebbe necessitato di alcuna valutazione o apprezzamento da parte del giudice; conclude quindi la difesa chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per l'assenza, anche grafica, di motivazione sulla valutazione del proscioglimento dell'imputato per non avere commesso il fatto ai sensi dell'articolo 129, comma 1, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato come appello.

2. Preliminare è il profilo in ordine alla proponibilità, o meno, del ricorso in cassazione per saltum contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, poiché l'art. 569 cod. proc. pen. riconosce tale facoltà esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado. 2.1. Questo collegio è ben consapevole del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilot, Rv. 275916;

Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426; Sez. 4, Ordinanza n. 29520 del 06/06/2018, Pasquarelli, Rv. 272967; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963). E segnatamente, secondo tale orientamento, il ricorso per saltum è previsto soltanto avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, in quanto è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, 2 cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado (cfr.

Sez. 6, ord. n. 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179). Inoltre, lo stesso legislatore, quando ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen, lo ha previsto espressamente (cfr., ad es., art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari). Le sentenze che escludono il ricorso immediato per cassazione rilevano, poi, che, nel testo antecedente la modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen. prevedeva l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la possibilità, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., possibilità, tuttavia, oggi non reintrodotta nel novellato art. 428, cod proc. pen., nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere. 2.2.

Premesso ciò, questo Collegio ritiene, nondimeno, che la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen., che fa riferimento alla «sentenza di primo grado» senza alcuna ulteriore precisazione, non limiti espressamente la proponibilità del ricorso immediato per cassazione alla sentenza pronunciata nel giudizio di merito. Poiché avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. è attualmente possibile proporre appello anche per ragioni di merito ed avverso la sentenza di appello è poi possibile proporre ricorso per cassazione, sia pure soltanto per far valere vizi di legittimità, non può negarsi che detta sentenza sia una «sentenza di primo grado» e rientri, dunque, tra i provvedimenti impugnabili con il ricorso di cui all'art. 569 cod. proc. pen. (cfr. in tal senso sez. 5, sent. n. 12864 del 18/01/2022 Cc., dep. 05/04/2022, Rv. 283367 - 01, fattispecie in cui, relativamente a sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, la Corte ha ritenuto che il ricorrente si era avvalso della facoltà prevista dall'art. 569 cod. proc. pen., avendo denunciato la violazione della legge processuale per omesso svolgimento dell'udienza preliminare).

D'altro canto, l'odierna decisione (che dichiara l'estinzione del reato contestato per estinzione) ha inequivocabilmente natura di decisione di merito, di primo grado, con idoneità al giudicato.

3. Chiarito ciò, nel caso di specie si deve peraltro evidenziare che il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della prevalenza del proscioglimento nel merito sulla causa di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Orbene, il ricorso diretto per cassazione, come si desume dalla lettera dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo all'appello, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato (oltre che per l'esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti), sicché non è proponibile il ricorso per saltum che censuri la motivazione con la quale il giudice dell'udienza preliminare abbia prosciolto l'imputato per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione anziché nel merito.4.

Ne consegue che il ricorso va qualificato come appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, per il giudizio ai sensi dell'art. 428, comma 3, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio. Così deciso in Ro