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Ordinanza — n. 29371/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming legal error in attempted robbery charge due to lack of manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted aggravated robbery. The defendant argued that the victim voluntarily handed over the phone, which should have constituted theft or assault instead. The court rejected this claim, noting that the defendant's subsequent use of a stolen euro note and threat with a knife clearly demonstrated an intent to maintain possession through force, fitting the legal definition of robbery.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The possibility of appealing for cassation based on erroneous legal qualification is limited to cases of manifest error, which must be immediately obvious and devoid of any room for opinion.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal attempted robbery aggravated robbery inadmissible appeal possession intent theft vs robbery uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Achik Abdelwafi, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 56-628, comma secondo e comma terzo n. 1, c.p.
Art. 4 legge n. 110 del 1975
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Achik Abdelwafi, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p.
pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
pen.; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Achik Abdelwafi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
pen., è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti - con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità- palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
Sez. 6, n. 25167 del 25/06/2020, Annas
275971; Sez. 6, n. 25167 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
279573, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Achik Abdelwafi nato in Marocco il 26/07/1984 avverso la sentenza del 04/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Achik Abdelwafi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56-628, comma secondo e comma terzo n. 1, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto, nel caso di specie, non si sarebbe verificata alcuna sottrazione del cellulare in danno di Bencherifi Said il quale, invece, aveva volontariamente consegnato tale bene all'imputato; che dunque la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo dei delitti di appropriazione indebita, minacce e percosse.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto dell'accordo tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di tentata rapina impropria aggravata e porto íngiustificato di coltello. Per consolidato orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti - con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità- palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 276219;

Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 6, n. 25167 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea la qualificazione giuridica del fatto in contestazione, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Nel capo di imputazione si contesta infatti l'impossessamento, con un pretesto, del cellulare di Bencherifi Said che, alla richiesta di restituzione, l'imputato aveva colpito al volto, dandosi alla fuga; inseguito e raggiunto, Achik aveva restituito tale oggetto prelevando, tuttavia, dalla custodia una banconota da 100 euro e, contestualmente, aveva estratto un coltello intimando alla vittima di non seguirlo, venendo poco dopo bloccato dalle forze dell'ordine intervenute.

L'addebito mosso all'odierno ricorrente è dunque (anche) quello di avere sottratto una cosa mobile (la banconota) e di avere immediatamente dopo minacciato la persona offesa con un coltello al fine di mantenerne il possesso e di garantirsi l'impunità, fatto palesemente riconducibile allo schema legale della contestata tentata rapina impropria aggravata.

4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende