Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29360/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds and failure to prove logical flaws in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29360/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial court erred in assessing bail risks and contradicted itself regarding the defendant's dangerousness compared to co-defendants. The court ruled that the lower court adequately evaluated the facts and that the appellant's complaints amounted to a mere re-evaluation of circumstances already examined, which is outside the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual data or correct logical errors in the lower court's reasoning; appeals must be based on specific statutory grounds, and complaints amounting to a different assessment of facts already examined are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal grounds for cassation logical flaws in reasoning re-evaluation of facts bail risk assessment code of criminal procedure procedural cartulary rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Art. 127, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sejdic Mirsad (CUI 04CUJCP) nato in Bosnia Erzegovina il 14/06/1991 avverso la ordinanza del 07/04/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 07/04/2025 il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 24/03/225, che aveva applicato a Mirsad Sejdic la misura cautelare della custodia in carcere per la rapina aggravata ascrittagli.

2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di reiterazione del reato, fondandole unicamente sulle modalità del fatto; che, inoltre, ha errato nel ritenerle concrete ed attuali, non avendo considerato la posizione del Sejdic, a carico del quale risulterebbe unicamente questo procedimento penale per rapina, il primo dopo quasi due anni dalla scarcerazione. 2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sotto un duplice profilo: da un lato, perché è stata equiparata la posizione del ricorrente a quella del coindagato Halilovic, che è attinto da precedenti penali molto più recenti e gravi; dall’altro, perché ha ritenuto che il Sejdic, se sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, essendo privo di una attività lavorativa tornerebbe a delinquere, non considerando che dalla documentazione depositata si evince che provvederebbero ai suoi bisogni la moglie e la madre; che, quanto al mancato risarcimento del danno, il Tribunale del riesame non ha considerato il breve lasso di tempo decorso dall’esecuzione della misura ha reso difficoltoso raggiungere un accordo riparatorio, che è poi intervenuto; che la motivazione è altresì illogica nella parte in cui per un verso afferma che gli indagati sono soggetti pericolosi che potrebbero reiterare analoghi reati, salvo a ritenere, per altro verso, che, se sottoposti agli arresti domiciliari potrebbero svolgere un ruolo informativo in favore di non meglio identificati complici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre evidenziare che il presente procedimento si è svolto nelle forme del rito cartolare, tenuto conto che la richiesta di trattazione orale è tardiva, essendo pervenuta in data 11/06/2025, dunque, oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, come prevede l’art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen. per i procedimenti da trattare con le forme previste dall'art.127 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile per non essere consentiti i motivi su cui si fonda. 2.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa – all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01). 2.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente in entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi al tema delle esigenze cautelari – siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici. In particolare, il provvedimento impugnato, in punto di pericula libertatis, ha valorizzato sia la gravità del fatto, desunta dalle modalità preordinate ed articolate della condotta criminosa, frutto di una precedente pianificazione, oltre che particolarmente violente (alcuni di loro si introducevano nell’abitazione della persona offesa, sorprendendola a letto e prendendola a schiaffi per farsi rivelare dove fosse custodito l’oro ed il denaro), che la negativa personalità dell’odierno ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali specifici, anche per furto in abitazione, rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale; ha, dunque, ritenuto concreto ed attuale il percolo di commissione di reati della stessa indole, anche in considerazione del fatto che non è dedito ad alcuna attività lavorativa.

In punto di adeguatezza della misura, ha, poi, ritenuto che la personalità fortemente trasgressiva del ricorrente non dia garanzie in ordine al rispetto della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, il rispetto delle cui prescrizioni è sostanzialmente rimesso alla volontà dell’indagato; all’uopo ha evidenziato che il Sejdic, dopo una detenzione durata oltre cinque anni, è tornato a delinquere nello stesso settore delinquenziale, a dimostrazione di una particolare pervicacia criminale e della sua indisponibilità ed incapacità di voltare pagina e dedicarsi ad un lavoro lecito; ha, infine, valutato non occasionale l’agire criminale, tenuto conto della pianificazione del reato e delle modalità scaltre e professionali con cui è stato realizzato.

In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i principi di diritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas