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Ordinanza — n. 29354/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence due to waived grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it raised issues regarding the use of declaratory acts and the legal qualification of the offense, which were explicitly waived by the parties during the settlement process. The appellant argued for procedural violations and a different legal characterization of the crime, but the court noted that such grievances are excluded when parties have agreed to a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal falls outside the permissible scope for cassation review in settlement cases, ordering the dismissal and the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals following a settlement agreement, appeals are inadmissible if they concern waived grounds or the legal qualification of the act, as the parties' agreement implies a waiver of such arguments for the subsequent legitimacy trial.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived grounds cassation legal qualification waiver procedural error inadmissibility Cassazione ordinanza impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
1.Talel Bougdri, per mezzo del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza in data 05/03/2025 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis, cod.proc.pen..
Art. 63 c.p.p.
Inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 63, co.
Art. 197 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 588 cod. pen
Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della vicenda nell’alveo dell’art. 588 cod. pen..
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Talel Bougdri, per mezzo del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza in data 05/03/2025 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis, cod.proc.pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: BOUGDRI TALEL nato il 01/04/2003 in TUNISIA avverso la sentenza in data 05/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Talel Bougdri, per mezzo del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza in data 05/03/2025 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis, cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 63, co. 2 e all’art. 197 e ss. cod. proc. pen., in relazione alla utilizzabilità degli atti aventi contenuto dichiarativo. 1.2. Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della vicenda nell’alveo dell’art. 588 cod. pen.. 2.Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Le doglianze relative alla utilizzabilità si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis, cod.proc., in quanto attinenti ai motivi rinunciati. Si deve altresì ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196 – 01).

Ipotesi che non ricorre né viene dedotta con il ricorso in esame.

3. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del