Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29343/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29343/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29343/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Marco Piras propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 29 gennaio 2025, che confermato la sentenza di primo grado reato di ricettazione. 1.1 Il difensore lamenta la nullità della notifica del decreto che aveva disposto la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, in quanto lo stesso non era stato mai notificato al difensore; la Corte di appello aveva respinto la relativa eccezione, proposta in sede di conclusioni quando il difensore aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, affermando che il decreto di citazione era stato inviato al difensore a mezzo pec; senonché, la comunicazione inviata a mezzo pec non conteneva il decreto di citazione a carico di Piras, ma di tale Cavallo Luca, e nell’oggetto della mail era indicato esclusivamente il numero del procedimento assegnato dalla Corte di appello, per cui sarebbe stato impossibile per il difensore associare quel numero (sconosciuto) ad un procedimento a carico di Piras.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 29343/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha acquisito informazioni presso la Cancelleria della Corte di appello di Torino dalle quali è risultato che la pec spedita al difensore che avrebbe dovuto contenere il decreto di citazione di Piras per il giudizio di appello, conteneva in realtà un documento relativo ad altro procedimento e nei confronti di altro imputato (tale Cavallo), come del resto evincibile anche dalla intestazione della pec, dalla quale si evince che il pdf contenuto nella stessa era riferibile, appunto, a Cavallo (si veda la scritta “CAVALLO DC.pdf). Si è pertanto verificato un caso di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione viziata finzione di notifica postale notificazione mediante pubblicazione avviso di pignoramento elementi comunicati a posteriori notificazione per mezzo di usciere
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRAS MARCO nato il 03/09/1972 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO , che ha chie sto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Marco Piras propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 29 gennaio 2025, che confermato la sentenza di primo grado reato di ricettazione. 1.1 Il difensore lamenta la nullità della notifica del decreto che aveva disposto la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, in quanto lo stesso non era stato mai notificato al difensore; la Corte di appello aveva respinto la relativa eccezione, proposta in sede di conclusioni quando il difensore aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, affermando che il decreto di citazione era stato inviato al difensore a mezzo pec; senonché, la comunicazione inviata a mezzo pec non conteneva il decreto di citazione a carico di Piras, ma di tale Cavallo Luca, e nell’oggetto della mail era indicato esclusivamente il numero del procedimento assegnato dalla Corte di appello, per cui sarebbe stato impossibile per il difensore associare quel numero (sconosciuto) ad un procedimento a carico di Piras.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha acquisito informazioni presso la Cancelleria della Corte di appello di Torino dalle quali è risultato che la pec spedita al difensore che avrebbe dovuto contenere il decreto di citazione di Piras per il giudizio di appello, conteneva in realtà un documento relativo ad altro procedimento e nei confronti di altro imputato (tale Cavallo), come del resto evincibile anche dalla intestazione della pec, dalla quale si evince che il pdf contenuto nella stessa era riferibile, appunto, a Cavallo (si veda la scritta “CAVALLO DC.pdf). Si è pertanto verificato un caso di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett.

c) cod. proc. pen. in quanto concernente la partecipazione dell’imputato al giudizio, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione. P.Q.M Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso. Così deciso il 08/07/2025 Il consigliere estensore Il Presi