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Sentenza — n. 28883/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals regarding negotiated settlement sentencing and procedural scrutiny issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals inadmissible, upholding the lower court's decision to stop proceedings based on a negotiated settlement. The defense argued for a constitutional review of the appellate court's refusal to examine specific legal grounds, but the court found this reconstruction systematically unfounded. Consequently, the court rejected the request for a preliminary constitutional review and confirmed the dismissal of the appeals.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The Supreme Court may declare appeals inadmissible without formalities when the defense's systematic reconstruction is manifestly unfounded, as the legislature retains discretion to grade contradictory forms provided defense rights remain guaranteed.

Parole chiave

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negotiated settlement inadmissibility of appeal constitutional review procedural scrutiny defense rights guarantee

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
24 e 111 Cost., dell’art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
art. 625-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ord. n. 32989 del 02/07/2018, Cena
anche Sez. 1, Ord. n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
273194-01), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Furino

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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - ANNA MARIA DE SANTIS LUCIA AIELLI EMANUELE CERSOSIMO - Relatore - SENTENZA 1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXXil XXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXX il XXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXil XXXXXXXXXX 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 12 novembre 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui agli artt. 110-582 cod. pen. (capo 2) e nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui all’art. 4, l. n. 110 del 1975 (capo 5), rideterminando la pena per tutti e tre gli imputati, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, e confermando nel resto. 2.2. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXXX 2.3. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXX 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Per quanto riguardo l’invocato scrutinio di legittimità costituzionale, pregiudiziale rispetto alla disamina delle ulteriori censure, occorre rilevare la manifesta infondatezza della ricostruzione sistematica proposta dalla difesa di XXXXXXXXXXXXXXX. Il primo motivo del ricorso di XXXXXXXXXXXXXXX è, dunque, manifestamente infondato (cfr. anche Sez. 1, Ord. n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856-01, che aveva già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazioni a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all’incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l’inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, atteso che rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito; d’altronde, ricorrendone i presupposti, la norma consente il pieno recupero a posteriori delle garanzie della difesa e del contraddittorio, attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.). rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853) e alla qualificazione giuridica del fatto e ai profili circostanziali, necessariamente condivisi dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

ALESSANDRO LEOPIZZI