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Sentenza — n. 28880/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals by non-appealing co-defendants due to lack of standing and final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Aniello Romano and Giuseppe Pierno inadmissible. These individuals were co-defendants in a case where the Court of Cassation had previously annulled a judgment and remanded it for retrial, but only Hicham Oisfi had originally lodged the appeal. The court ruled that because the prior judgment became final against Romano and Pierno without their participation, they lacked the legal standing to challenge the remand order. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals by co-defendants who did not originally appeal the annulled judgment are inadmissible because the remand order becomes final against them, precluding a new challenge to avoid contradictory judgments.

Parole chiave

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lack of standing co-defendant appeal final judgment remand order procedural costs contradictory judgments legal standing

Disposizioni normative citate

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Art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
271243-01; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic
Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013, Serio
Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv.
Sez. 5, n. 39776 del 05/07/2023, Migale
258156 – 01; Sez. 5, n. 39776 del 05/07/2023, Migale, non massimata).

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Testo completo

tato nonché dell’omogeneità tra tale fattispecie e gli altri reati satelliti di cui ai capi 5), 19) e 23). L’unico motivo di impugnazione è, pertanto, aspecifico e non consentito in sede di legittimitàin quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

2. Il ricorso proposto da Aniello Romano e Giuseppe Pierno è inammissibile in quanto formulato da soggetti non legittimati. Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, e dal testo della decisione della Corte di Cassazione che aveva disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 18) e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, tali questioni avevano formato oggetto solo del ricorso proposto da Hicham Oisfi; nell'annullare la sentenza, la Corte di Cassazione aveva rilevato che la statuizione di annullamento andava estesa anche nei confronti degli imputati non ricorrenti Romano e Pierno, in applicazione del disposto dell'art. 587, comma primo, cod. proc. pen. trattandosi di motivi di impugnazione non personali.

Deve essere ribadito, sul punto, che la statuizione del giudice di rinvio è suscettibile di formare oggetto di ricorso in sede di legittimità solo ad opera dell'imputato che abbia originariamente esercitato la facoltà di impugnazione della sentenza, in ossequio del principio di diritto secondo cuiè inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di rinvio dall'imputato che non aveva impugnato la sentenza precedentemente annullata dalla Corte di cassazione. L'effetto estensivo dell'accoglimento di un motivo comune implica, infatti, esclusivamente il diritto del condannato originariamente non impugnante di partecipare al giudizio per evitare giudicati contrastanti, ma non anche una restituzione del termine, essendo ormai irrevocabile la decisione nei suoi confronti (vedi Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, Rv. 254639-01;

Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258156 – 01; Sez. 5, n. 39776 del 05/07/2023, Migale, non massimata). Ne consegue che, stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti di Aniello Romano e Giuseppe Pierno, non sussistevano i presupposti per la proposizione del ricorso per cassazione da parte dei menzionati imputati.

3. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor