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Sentenza — n. 28878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new facts not examined by appellate judges under procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant introduced a new factual circumstance regarding a prior non-proceeding judgment that had not been examined by the appellate judges. The appellant argued this fact should be considered, but the court ruled that facts not previously evaluated cannot be raised for the first time in a legality review under Article 606 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Facts not examined by the appellate court cannot be evaluated for the first time in a legality appeal, resulting in the inadmissibility of the appeal and the condemnation of the appellant to pay costs.

Parole chiave

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new facts legality appeal Art 606 Criminal Procedure Code first time evaluation rule inadmissibility of appeal procedural costs condemnation

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che tale circostanza non è valutabile per la prima volta in sede di legittimitàai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Allianz s.p.a.
art.124 cod. pen.
Ne consegue che il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall’art.124 cod. pen., decorrente dalla piena conoscenza dell’illecito (vediSez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Allianz s.p.a.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, ordinanza n. 48026 del 04/11/2014
ideologica della messa in mora avanzata da Pietro Paolo Lettieri (vedi Sez. 2, ordinanza n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv.
Sez. 2, n. 3883 del 24/11/2022
261326 – 01; Sez. 2, n. 3883 del 24/11/2022, Fiorillo, non massimata).
Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010
Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano, Rv.
Sez. 5, n. 21469 dell'08/03/2022
Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018
pen., decorrente dalla piena conoscenza dell’illecito (vediSez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv.
Sez. 2, n. 9940 del 16/02/2024
Sez. 2, n. 9940 del 16/02/2024, Hessler, non massimata).

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Testo completo

e oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte. ideologica della messa in mora avanzata da Pietro Paolo Lettieri (vedi Sez. 2, ordinanza n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261326 – 01; Sez. 2, n. 3883 del 24/11/2022, Fiorillo, non massimata). Tale conclusione, in quanto frutto di un accertamento in fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito che l'accertamento sul momento della conoscenza riguarda un profilo di fatto, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, sia congruamente motivato con argomentazioni esenti da manifesta illogicità (cfr.

Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano, Rv. 247891-01; Sez. 5, n. 21469 dell'08/3/2022, Muscolino, non massimata). 1.3. La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente evidenziato l’inapplicabilità della normativa prevista dal codice delle assicurazioni posto che, nel caso di specie, non è stata attivata la procedura prevista da tale normativa (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso). Ne consegue che il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall’art.124 cod. pen., decorrente dalla piena conoscenza dell’illecito (vediSez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv. 273517 – 01;

Sez. 2, n. 9940 del 16/02/2024, Hessler, non massimata). 1.4. Deve essere, infine, evidenziato che il Lettieri introduce una circostanza di fatto (emissione da parte del Tribunale di Trieste di sentenza di non doversi procedere per tardività della querela proposta da Allianz s.p.a. nei confronti del presunto investitore del Lettieri) che non è stata sottoposta all'esame dei giudici di appello, nonostante la predetta sentenza sia stata emessa in data anteriore alla deliberazione della Corte territoriale oggetto di ricorso. Ne consegue che tale circostanza non è valutabile per la prima volta in sede di legittimitàai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Allianz s.p.a. che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile allianz spa che liquida in complessivi euro 3