Sentenza — n. 28499/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione presentata da Giuseppina Tescione, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il decreto di restituzione emesso dal Pubblico Ministero e avente ad oggetto una minicar Aixam, con contrassegno X94Y9D.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28499/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, dep. 2007, Imperi, Rv. 235914- 01). Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, se il provvedimento del giudice viene assunto de plano, si determina una nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., deducibile mediante ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 46273 del 20/09/2024, Giustino, non mass.; Sez. 5, n. 37495 del 13/09/2024, Sky Aviation Srl, non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 09/07/2024, Ferrante; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Schinzari, Rv. 284933-01; Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, Mittica, non mass.).
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNA VERGA - Presidente - Sent. n. sez. 1356/2025 ANNA MARIA DE SANTIS CC - 10/07/2025 LUCIA AIELLI R.G.N. 14468/2025 EMANUELE CERSOSIMO ALESSANDRO LEOPIZZI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Tescione Giuseppina, nata a Portico di Caserta il 22/08/1973 avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita larelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione presentata da Giuseppina Tescione, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il decreto di restituzione emesso dal Pubblico Ministero e avente ad oggetto una minicar Aixam, con contrassegno X94Y9D.
2. Ricorre per cassazione Giuseppina Tescione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 127, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., avendo il Giudice provveduto de plano sull’opposizione presentata dalla terza interessata. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa contesta – sotto il profilo della violazione dell’art.1153 cod. civ. e della carenza di motivazione – l’affermazione per cui ai quadricicli dovrebbe applicarsi, in luogo del principio “possesso vale titolo”, la disciplina dei beni mobili registrati e la conseguente necessità di trascrizione dell’atto di acquisto. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole della violazione dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., poiché, in presenza di contestazioni sulla proprietà, avrebbe dovuto rimettere la soluzione della controversia al giudice civile.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo, assorbente motivo.
2. L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sull’opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione dei beni in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28499/2025 Roma, lì, 04/08/2025 sequestro deve essere assunta a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., e, quindi, con la garanzia del contraddittorio, per espressa indicazione testuale dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (solo in caso di inammissibilità dell’opposizione – ciò che non rileva nel presente procedimento, poiché il Giudice di merito ha motivato sull’infondatezza delle deduzioni difensive – potrebbe provvedersi, ai sensi dell’art. 129, comma 9, cod. proc. pen., senza formalità di procedura – cfr.
Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, dep. 2007, Imperi, Rv. 235914- 01). Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, se il provvedimento del giudice viene assunto de plano, si determina una nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., deducibile mediante ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 46273 del 20/09/2024, Giustino, non mass.; Sez. 5, n. 37495 del 13/09/2024, Sky Aviation Srl, non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 09/07/2024, Ferrante; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Schinzari, Rv. 284933-01; Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, Mittica, non mass.).
3. Da tale nullità, discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, perché proceda nuovamente sull’opposizione, nelle forme prescritte, dopo aver costituito il contraddittorio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen. I residui motivi di impugnazione restano, in questa sede, assorbiti, in considerazione delle ragioni dell’annullamento. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNA VERGA