Italian Supreme Court annuls prior judgment due to defendant's death extinguishing criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court revoked its own 2018 decision declaring a prior appeal inadmissible because the appellant had died before that ruling. The appellant's death extinguished the criminal liability, rendering the original judgment legally void. Consequently, the Court annulled the 2015 appellate sentence without remittal to correct the procedural error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 130 cod. proc. pen.: The death of the accused extinguishes criminal liability, necessitating the revocation of any judgment rendered against them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte n. 38471/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza di questa Sezione, n. 38471 del 03/07/2018, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da XXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 6 febbraio 2015 della Corte di appello di Firenze, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. I l 14 maggio 2025, la suddet ta Corte d i appel lo ha comunicato che XXXXXXXXXXXXXXX era deceduto in data antecedente alla decisione di questa Corte, allegando certificazione anagrafica.
2. Occorre, pertanto, provvedere, in via officiosa e senza formalità, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., alla correzione del conseguente errore materiale. Invero, la tardiva conoscenza del decesso dell’imputato, verificatosi prima della decisione, può essere considerata un errore di fatto paragonabile all’errore materiale e, pertanto, emendabile, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Ridolfi, Rv. 285789-01; Sez. 2, Ord. n. 49753 del 27/10/2023, Berna Nasca, non mass.; Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti Rv. 276860-01; Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013-01).
3. Preso atto, quindi, della morte di XXXXXXXXXXXXXXX in data precedente alla sentenza di questa Corte n. 38471 del 03/07/2018, occorre procedere alla revoca di tale decisione e all’annullamento senza rinvio la sentenza pronunciata in data 6 febbraio 2015 dalla Corte di appello di Firenze, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M Revoca la sentenza n. 38471 emessa dalla 2^ Sezione di questa Corte all'udienza del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28496/2025 Roma, lì, 04/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. 3.7.2018 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6.02.2015 per essere i reati estinti per morte dell'imputato.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNA VERGA