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Sentenza — n. 28492/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding confiscation of seized funds when rightful owners cannot be identified after acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's order to confiscate seized funds was legally sound despite the defendant's acquittal. The defense argued that the confiscation violated rights of defense and lacked proper notification, but the court found no structural or functional irregularity in the proceedings. The decision relied on the principle that when the rightful owners of seized money cannot be identified, the funds are devolved to the state after a statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 154, comma 3 DPR 155/2002; Art. 151 DPR 155/2002: When the rightful owners of seized funds are unknown or unfindable, the court may order their confiscation and devolution to the state, even if the accused is acquitted, provided the procedural requirements for notification and the statutory waiting period have been met.

Parole chiave

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confiscation of seized funds devolution to state unknown rightful owners acquittal consequences procedural notification abnormality of order Cassa delle Ammende riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 154, comma 3 DPR 30 maggio 2002, n. 155
Nonostante l’inesattezza lessicale, il giudice dell’esecuzione non ha effettuato alcuna impropria manipolazione del dispositivo della sentenza ma ha fatto applicazione dell’art. 154,comma 3, DPR 30 maggio 2002, n.
Art. 151 DPR 30 maggio 2002, n. 155
2.1Deve aggiungersi che, a norma dell’art. 151 del citato DPR (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari), il magistrato provvede alla devoluzione o alla vendita a norma del successivo art.
Art. 148, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 262 c.p.p.
Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
art. 648 bis cod.pen
artt. 321 cod.proc.pen
Manuel Perga, il quale ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 321 cod.proc.pen.
art. 262 c.p
art. 616 cod.proc.pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23475 del 08/04/2019, DiVirgilio
Sez. 2, n. 8027 del 11/02/2025, Grumo
In fatti , per ottenere la restituzione del beneè necessario allegare e fornire prova specifica dello "ius possidendi" anche in caso di proscioglimento dell'imputato, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo al solo "favor possessionis" (Sez. 2, n. 8027 del 11/02/2025, Grumo, Rv.
Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni
287603–01; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv.
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
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Testo completo

dinanza impugnata e ilricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice dell’esecuzione, preso atto della nota della Guardia di Finanza, Gruppo Malpensa, attestante l’impossibilità di effettuare la restituzione agli eventi diritto delle somme sequestrate in data 18/3/2018 a Hosahenmwinda Gladys, come disposto con sentenza del 17/9/2021,che aveva assolto l’imputata dal delitto ex art. 648 bis cod.pen. per insussistenza del fatto, ordinava la confisca del danaro e la conseguente devoluzione allo Stato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Hosahenmwinda, Avv. Manuel Perga, il quale ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 240 cod.pen. per avere il giudice,con provvedimento emesso fuori udienza e mai notificato alle parti, disposto la confisca del denaro sottoposto a sequestro preventivo. Il difensore sostiene che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione ha disposto la confisca delle somme in sequestro è abnorme,avendoprodotto una non consentita integrazione a posteriori del contenuto decisorio della sentenza assolutoria di primo grado in assenza di contraddittorio tra le parti e in violazione dei diritti di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza irrevocabile resa in data 17/6/2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, in esito a giudizio abbreviato, assolveva la ricorrente dal delitto di riciclaggioascrittole per insussistenza del fatto nel contempo disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto della complessiva somma di euro 92.880,00 rinvenuta nei bagagli della prevenuta. Con nota del 7/12/21 la Guardia di Finanza del Gruppo Malpensa comunicava con riguardo all’esecuzione del dissequestro “di non essere in grado di ricollegare le somme rinvenute all’interno del bagaglio a mano al seguito della passeggera ai legittimi proprietari” e il giudice “ai sensi dell’art. 262 c.p.p.” ordinava “la confisca del denaro in sequestro con devoluzione allo Stato”.

Il difensore con atto del 24/5/2024 promuoveva incidente di esecuzione,chiedendo la restituzione dellesomme in sequestro nell’interesse della ricorrente Hosahenmwinda (euro 8mila),di Johnson Sunday (euro 10mila) e Obeahon Aslem (euro 15mila). Il giudice, acquisito il parere del P.m.,favorevole alla restituzione alla sola ricorrente della somma richiesta, dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza, avendo il giudice del meritogià disposto il dissequestroe non essendosi controversia sulla titolarità dei beni. Il difensore, lungi dall’impugnare detto provvedimento reso de plano ai sensi dell’art. 666,comma 2 , codice di rito , ha proposto ricorso per Cassazione denunziando l’ abnormità dell’ordinanzache, sul presupposto dell’impossibilità di identificare i titolari delle somme di danaro sequestrate, ha impropriamente disposto la “confisca” dellestesse con devoluzione allo Stato. 2.La censura è manifestamente infondata.

Nonostante l’inesattezza lessicale, il giudice dell’esecuzione non ha effettuato alcuna impropria manipolazione del dispositivo della sentenza ma ha fatto applicazione dell’art. 154,comma 3, DPR 30 maggio 2002, n. 155 in tema di restituzione delle somme di denaro sequestrate, alla cui stregua, se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, tali beni sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo, e tanto sia nelle ipotesi in cui il diritto non è in contestazione e non vi siano richiedenti -ma anche nel caso in cui, pur essendovi richiedenti, il giudice ritenga che essi non abbiano "titolo giuridico" alla restituzione del denaro (Sez. 3, n. 23475 del 08/04/2019, DiVirgilio, Rv. 275790-01).

In fatti , per ottenere la restituzione del beneè necessario allegare e fornire prova specifica dello "ius possidendi" anche in caso di proscioglimento dell'imputato, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo al solo "favor possessionis" (Sez. 2, n. 8027 del 11/02/2025, Grumo, Rv. 287603–01; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205705–01;Sez. U. n. 10372 del 27 / 09/1995, Serafino , Rv.202268–01). 2.1Deve aggiungersi che, a norma dell’art. 151 del citato DPR (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari), il magistrato provvede alla devoluzione o alla vendita a norma del successivo art. 154 con ordinanza comunicata all’avente diritto decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione al medesimo, senza che questi abbia provveduto al ritiro.

Nella specie la comunicazione dell’avvenuto dissequestro delle somme, disposto con la sentenza di assoluzione, deve intendersi effettuataalla ricorrente in sede di lettura del dispositivo, in ossequio al gener ale principio di cui all’art. 148,comma 2, cod.proc.pen., il quale prevede che la lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore tiene luogo delle notificazioni o comunicazioni del relativo provvedimento,senza che per circa tre anni la stessa abbia formalmente richiesto le somme ritenute di sua pertinenza.

Pertanto, fermoil rilievo che il provvedimento di devoluzione doveva essere comunicato alla parte processuale che aveva subito il sequestro, alla luce dellarichiamata normativa, lo stesso, contrariamente a quanto assume il difensore, non appare abnorme nésotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale, rientrando nelle competenze del giudice che lo ha emesso, ed esulando dal concetto di abnormità le irregolaritàed eventuali illegittimità dell’atto in questione.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 10 luglio2025 LaConsigliera estensore La Presidente Anna Maria De Santis Giovanna Verga