Sentenza — n. 28464/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte, visti gli atti del procedimento n. 141/2025 R.G. ricorsi (ricorrenti Agostino Rio ed altro) e quelli del proc. n. R.G. 15129/2025, formato per la correzione (a domanda della parte civile Solidaria S.C.S Onlus) del ravvisato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057, del 7 marzo 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28464/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 141/2025 R.G. ricorsi (ricorrenti Agostino Rio ed altro) e quelli del proc. n. R.G. 15129/2025, formato per la correzione (a domanda della parte civile Solidaria S.C.S Onlus) del ravvisato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057, del 7 marzo 2025.
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Angelo Caputo - Presidente - Sent. n. sez. 1383/2025 Ignazio Pardo CC – 11/07/2025 Lucia Aielli R.G.N. 15129/2025 Massimo Perrotti - Relatore – Sandra Recchione ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Sull’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057 del 07/03/2025, proposta nell’interesse della parte civile Solidaria S.C.S. Onlus, in persona del legale rapp.te p.t., nel processo a carico di: Rio Agostino, nato a Termini Imerese il 26/06/1956, Bordino Nicola, nato a Termini Imerese il 02/06/1970, i cui ricorsi sono stati decisi all’udienza del 7 marzo 2025; vista l’istanza di correzione di errore materiale e la sentenza n. 16075, emessa da questa Sezione della Corte di cassazione il 7 marzo 2025; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28464/2025 Roma, lì, 04/08/2025
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte, visti gli atti del procedimento n. 141/2025 R.G. ricorsi (ricorrenti Agostino Rio ed altro) e quelli del proc. n. R.G. 15129/2025, formato per la correzione (a domanda della parte civile Solidaria S.C.S Onlus) del ravvisato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057, del 7 marzo 2025.
2. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione, nei sensi indicati dall’istante, dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata.
3. Rilevato che, per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057/2025 del 07 marzo 2025, dep. il 28 aprile 2025, è stata disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili costituite nel giudizio di legittimità, nella misura complessiva di euro 5.300/00, che risente dei criteri legali di moltiplicazione interna in caso di pluralità di parti assistite dal medesimo difensore; 3.1. Ritenuto che, mentre Spica Carmelo ed Sos Impresa Rete per la legalità erano rappresentati da un unico difensore (avv.
Fausto Maria Amato), Solidaria s.c.s. Onlus era rappresentata dall’avv.to Maria Luisa Martorana, che aveva trasmesso tempestivamente memoria scritta e aveva delegato a sostituirla in udienza l’avvocato Fausto Maria Amato, che aveva depositato separate conclusioni scritte e note spese. 3.2. Rilevato che tale erronea indicazione della complessiva molteplicità di parti civili difese dal medesimo difensore costituisce errore materiale, emendabile secondo la procedura indicata all’art.130 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705), giacché la parte civile Solidaria s.c.s. Onlus era rappresentata da autonomo difensore, mentre le altre due parti civili costituite erano difese da un unico difensore, tal ché solo con riferimento alle ultime due parti civili potevano applicarsi i criteri moltiplicatori previsti in caso di pluralità di parti assistite dal medesimo difensore, mentre la prima andava autonomamente liquidata. 3.3.
Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore materiale nei seguenti termini: Per Carmelo Spica e S.O.S. Impresa Rete per la legalità, rappresentate da un unico difensore comune (avv. Fausto Maria Amato), le spese legali seguono il criterio normativo moltiplicatore previsto in caso di pluralità di parti difese dal medesimo difensore e vanno pertanto complessivamente riliquidate in euro 4500,00 (3900,00 oltre 600,00 euro per la seconda difesa). Per Solidaria s.c.s. Onlus, trattandosi di unico difensore che rappresenta e difende autonomamente una sola parte civile, le spese di rappresentanza e difesa in giudizio, per la fase di legittimità, vanno liquidate in euro 3686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M Dispone correggersi il dispositivo contenuto sul ruolo di udienza del 7 marzo 2025 e sulla sentenza- documento n. 16057/2025, nel senso che al posto delle parole “complessivi euro 5.300,00 …” si inseriscano le seguenti: “euro 4.500,00 per le prime due ed euro 3.686,00 per la terza”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma l’11 luglio 2025. Il consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Angelo Caputo