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Ordinanza — n. 28449/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being personally filed by the defendant instead of being submitted by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28449/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than submitted by a qualified defense attorney. Although the defendant argued for personal representation, the court noted that post-2017 legislative reforms require all cassation appeals to be signed by registered defense lawyers. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 cod. proc. pen.; While substantive standing remains with the party, the concrete exercise of the right to appeal requires technical representation by a qualified defense attorney, making personal filing of a cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal personal filing defense attorney procedural admissibility court costs qualified representation criminal procedure credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 493 ter cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGIOLILLO FRANCESCO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 14/02/1962 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Francesco D'Angiolillo ha proposto personalmente ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che il 10/4/2025, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Salerno il 28/3/2025, con riferimento al furto di una carta di credito, confermando invece la predetta misura limitatamente al delitto di cui all'art. 493 ter cod. pen. Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 29 maggio 2025 Il relat