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Ordinanza — n. 28448/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant's lawyer was not authorized to practice before the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer lacked authorization to practice before this court. Although the lower court convicted the appellant of unauthorized grazing, the procedural defect of an unqualified lawyer filing the appeal took precedence. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 37 comma 2 D.Lgs. 274/2000: The conversion of a lower court appeal into a cassation petition by a lawyer unqualified for the Supreme Court does not justify admitting the appeal, as formal requirements for each remedy must be strictly observed.

Parole chiave

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unqualified lawyer cassation appeal procedural inadmissibility authorization requirement court costs oltraggio alla corte legittimazione a ricorrere indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
280168 - 01) Il ricorso è, però, inammissibile, per il disposto dell'art. 613 cod.
Art. 37 comma 2 D.Lgs. 274/2000
Trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, per il disposto dell'art. 37, comma 2, d.
Art. 3 Cost.
Trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, per il disposto dell'art. 37, comma 2, d.
Art. 24 Cost.
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 636 cod. pen
Antonio Agostino Sapia, a mezzo del suo difensore avv, Maria Rosa Virardi, ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Rossano che il 5/11/20°24 lo ha riconosciuto colpevole del reato di pascolo abusivo ai sensi dell'art. 636 cod. pen., condannandolo alla pena pecuniaria.
art. 613 cod. proc. pen
280168 - 01) Il ricorso è, però, inammissibile, per il disposto dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto l'avv.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri
Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
(Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIA ANTONIO AGOSTINO nato a CALOVETO il 25/08/1972 avverso la sentenza del 05/11/2024 del GIUDICE DI PACE di ROSSANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Antonio Agostino Sapia, a mezzo del suo difensore avv, Maria Rosa Virardi, ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Rossano che il 5/11/20°24 lo ha riconosciuto colpevole del reato di pascolo abusivo ai sensi dell'art. 636 cod. pen., condannandolo alla pena pecuniaria. Trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, per il disposto dell'art. 37, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000, in combinato disposto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli atti venivano trasmessi a questa Corte di legittimità, quale giudice competente (cfr.

Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01) Il ricorso è, però, inammissibile, per il disposto dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto l'avv. Virardi non è abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, come da risultanze dell'albo telematico nazionale, in atti. La conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, infatti, non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2025 L'estenso