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Ordinanza — n. 28347/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and absence of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant argued for a requalification of the crime from receiving stolen goods to aggravated theft, but the Court found no manifest error in the lower court's legal assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on alleged error in legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error immediately evident from the indictment and judgment, and must be specific and self-sufficient.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error legal qualification specificity requirement appeal receiving stolen goods theft procedural costs fine abuso di carte-chèques truffa in materia di credito riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Deve essere, preliminarmente, ricordato che l'art. 444, comma 2, cod.
Art. 112, Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente che, sulla base degli atti, ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 493-ter cod. pen.
Art. 624-625 cod. pen.
art. 112 della Costituzione
art. 129 cod. proc. pen
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente che, sulla base degli atti, ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
271789-01; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
272026-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv.
Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
191135-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari
202270-01; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Satori Marco nato a Firenze il 28/08/1980 avverso la sentenza del 10/04/2025 del Tribunale di Livorno udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marco Satori, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 10 aprile 2025, il Tribunale di Livorno ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 648 e 624-625 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di furto aggravato. Secondo la difesa, la condotta ritenuta idonea a perfezionare il reato di ricettazione andava inquadrata nel paradigma normativo del reato di furto in considerazione del fatto che le carte bancomat di provenienza delittuosa sono state adoperate da Marco Satori lo stesso giorno in cui le stesse erano state oggetto di furto.

3. L’unico motivo di ricorso è generico ed aspecifico. Deve essere, preliminarmente, ricordato che l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della «qualificazione giuridica del fatto», al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 della Costituzione. Ciò premesso, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (vedi Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 27957301- 01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01). La verifica sul punto, peraltro, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov, Rv. 271789-01; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-01).

La medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che si deve trattare di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica degli atti del procedimento. In sostanza, ogni volta che la questione, da cui vorrebbe trarsi l'argomento per sostenere l'erronea qualificazione giuridica, presenti -come nel caso in esame- margini di opinabilità, il giudice di legittimità ne ha sempre escluso la rilevanza in sede di verifica della sentenza di patteggiamento (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023-01). 4.Nel caso di specie, l'esame del contenuto del capo d'imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non rivela alcuna manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla qualificazione del fatto. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente che, sulla base degli atti, ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. dall'altro ritenendo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270-01; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637-01). Il ricorso, peraltro, è privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza.

L’ipotizzata violazione di legge non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore dell’atto di impugnazione in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche e prive di un fondamento probatorio.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e