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Ordinanza — n. 28332/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain appeal limits under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions provided by Article 448, paragraph 2, of the Criminal Procedure Code. The imputant argued a lack of logical reasoning in the agreed sentence, but the court held that plea bargains preclude challenging objective or subjective elements of the offense once the agreement is finalized. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Once a plea bargain is concluded under Article 444, the defendant cannot challenge the substantive facts or legal qualification of the offense, rendering appeals on these grounds inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain inadmissibility Criminal Procedure Code agreement on facts de plano rejection procedural limits appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Tale inammissibilità può essere deliberata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
Tale inammissibilità può essere deliberata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000

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Testo completo

IRITTO 1. In data 13 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri applicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione a fattispecie unica di riciclaggio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente il difetto di argomentazioni logiche atte a sostenere la decisione concordata.

2. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge, se non nei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere- dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall’accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito - dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull’esito del processo.

Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Il ricorso, che non tiene conto dell’accordo raggiunto con la parte pubblica anche in ordine alla misura della sanzione applicata, deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tale inammissibilità può essere deliberata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Angelo Caputo