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Ordinanza — n. 28307/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and lack of permitted issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28307/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged grounds that were waived by the parties' settlement agreement. The appellant argued for omitted reasoning regarding acquittal causes, but the court held that such issues fall outside the scope of permissible appeals after a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; In appeals following a settlement agreement, only issues regarding the formation of party will, prosecutor consent, and substantive legality of the sentence are admissible, rendering complaints about waived acquittal grounds or omitted reasoning inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waiver of grounds cassation inadmissibility acquittal causes omitted reasoning Article 599-bis procedural waiver rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
L’omessa motivazione in punto di sussistenza di cause di proscioglimento è una questione che si poneal di fuori delle ipotesi per cui è consentita l’impugna- zione in cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità delricorso.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
L’omessa motivazione in punto di sussistenza di cause di proscioglimento è una questione che si poneal di fuori delle ipotesi per cui è consentita l’impugna- zione in cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità delricorso.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc.
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

guente ORDINANZA sulricorso propost o d a : DI STEFANO ANGELOnato il 10/04/1985 a CATANIA avverso la sentenza in data 23/04/2025della CORTE DI APPELLO DI CATA- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Angelo Di Stefano, per il tramite del proprio procuratore speciale,impu- gna la sentenza in data 23/04/2025 della Corte di appello di Catania, che ha ap- plicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi d’impu- gnazione. 1.1.Con un unico motivo di ricorso si duole dell’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.

2. Ciò premesso, ilricorso è inammissibil e perché propon e questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di gravame, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato,al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 2020, M., Rv. 278170).

L’omessa motivazione in punto di sussistenza di cause di proscioglimento è una questione che si poneal di fuori delle ipotesi per cui è consentita l’impugna- zione in cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità delricorso. Vale la pena rimarcare come la pena irrogata sia quella determinata dalle stesse parti e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la ri- nuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, an- che se relativaa questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irroga- zione di una pena illegale.

Ipotesi che non ricorre né viene dedotta con i ricorsi in esame.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità delricorso e la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così è decisoil 09/07/2025 Il Consigliere estensore LaPr