Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to lack of admissible grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Edgar Aghajanyan's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the validity of his plea bargain and sentencing. Although the defense argued the defendant was non-native and could not understand the agreement, the court found no evidence of a defect in consent given his presence in court and the special power of attorney held by his lawyer. Consequently, the appeal was rejected as it raised issues outside the limited grounds permitted for reviewing sentences under Article 444 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to defects in the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; claims regarding the lawyer's execution of mandate or the accused's language comprehension do not constitute admissible grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sulricorso propost o d a : AGHAJANYAN EDGARnato il 02/03/1985 in ARMENIA avverso la sentenza in data 05/05/2025del TRIBUNALE DI MONZA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Edgar Aghajanyan, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 05/05/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione della respon- sabilità e vizio del consenso espresso dall’imputato. In relazione a tale ultimo profilo, il difensore osserva che l’imputato è sog- getto alloglotta e non era in grado di comprendere i contenuti dell’accordo.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ricorribile solo per mo- tivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame, l’affermazione della responsabilità e il relativo tratta- mento sanzionatorio sono stati stato oggetto dell’accordo delle parti, così che non si rileva né alcun vizio rispetto all’espressione di volontà dell’imputato, né con ri- guardo al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza né, tantomeno, in punto di illegalità della pena.
Con specifico riferimento alla corretta espressione della volontà dell’impu- tato, dalla lettura della sentenza si legge che Aghajanyan era presente in aula quando il difensore, munito di procura speciale, depositava istanza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., corredata del già acquisito con- senso del pubblico ministero. Non vi sono, dunque, elementi per ravvisare il vizio del consenso reso dall’imputato, dovendosi considerare che la presenza dell’imputato e la procura speciale conferita al proprio difensore offre certezza processuale circa la corrispon- denza tra quanto voluto da Aghajanyan e quanto richiesto dal difensoreal giudice con l’accordo raggiunto dalle parti e che l’imputato fosse consapevole dei precisi contenuti dell’accordo, non essendo richiesta alcuna ulteriore verifica da parte del giudice.
Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto secondo cui vi sa- rebbe un vizio del consenso perché l’imputato non avrebbe compreso i contenuti del patteggiamento Ove, invece, vi fosse una divergenza tra quanto voluto dall’imputato e quanto richiesto dal difensore, ovvero se l’imputato non avesse avuto piena con- tezza di cosa il suo difensore aveva pattuito con il pubblico ministero e di cosa stava chiedendo al giudicein forza della procura speciale da lui conferitagli, sono temi che attengono al rapporto tra il difensore e il suo assistito, circa la fedele e leale esecuzione del mandato ricevuto, che non coinvolgono la validità della sen- tenza.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità delricorso e la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così è decisoil 09/07/2025 Il Consigliere es