Italian court dismisses appeal on recidivism recognition as inadmissible due to procedural limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal against the GIP's sentence inadmissible because it raised issues outside the permitted grounds for review under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the recognition of recidivism, arguing a defect in reasoning, while the prosecution contended that this matter was already settled by the parties' agreement. The court ruled that since recidivism recognition and its comparison with mitigating circumstances were agreed upon, the appeal lacked valid grounds for review, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against GIP sentences are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; challenges to factual findings like recidivism recognition, when agreed upon by the parties, fall outside these admissible grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sulricorso propost o d a : MECO BLEDInato il 16/07/1984 in ALBANIA avverso la sentenza in data 20/05/2025del GIP del TRIBUNALE DI TIVOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Bledi Meco,per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 20/05/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Tivoliai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo d’impugnazione deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ricorribile solo per mo- tivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il riconoscimento della recidiva e la sua comparazione in regime di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti è stato oggetto dell’ac- cordo delle parti, così che non si rileva né alcun vizio rispetto all’espressione di volontà dell’imputato, né con riguardo al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenzané, tantomeno, in punto di illegalità della pena. Vizi, peraltro, neanche dedotti, visto che il ricorrente si duole soltanto del vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità delricorso e la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così è decisoil 09/07/2025 Il Consigliere estensore laPresidente Antonio Sar