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Ordinanza — n. 28176/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of standing by non-specialized defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer lacked the required standing to represent the client before this court. The appellant, Dalibor Jovanovic, challenged a detention order regarding property crimes, arguing for electronic monitoring instead of prison. The court rejected these substantive arguments, ruling that the procedural defect of the lawyer's non-specialization rendered the entire appeal void regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 309 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if proposed by a defense lawyer not enrolled in the Special Roll of advocates authorized to practice before the Court, and this defect persists even if the lawyer is later enrolled.

Parole chiave

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defense lawyer standing Special Roll of advocates Court of Cassation procedural inadmissibility patrocinio in cassazione precedenti penali rilevanti diritti del detenuto trasferimento Dublino verso la Croazia

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
ricorre per cassazione Dalibor Jovanovic a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
art. 309 cod. proc. pen
ricorre per cassazione Dalibor Jovanovic a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ord. n. 6596 del 13/12/2023
È pacifico, infatti, che la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso (cfr., in tal senso, Sez. 2, Ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep.
Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022
285990 – 01, in cui la Corte ha altresì precisato che il vizio di legittimazione sussiste anche nel caso in cui il ricorso sia il frutto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto; cfr., anche, Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017
283683 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista è inammissibile ancorché venga successivamente sia depositato un atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; cfr., ancora, Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da GIOVANNA VERGA - Presidente - Ord. n. sez. 1215/2025 LUCIANO IMPERIALI CC - 24/06/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA - Relatore - R.G.N. 18687/2025 MICHELE CALVISI FRANCESCO FLORIT ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Jovanovic Dalibor, nato in SERBIA il 28/03/1985; avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di Catanzaro; sentita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 20/02/2025 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di Dalibor Jovanovic confermando perciò la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Castrovillari che aveva ravvisato, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione a delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio quali furti e rapine pluriaggravate in abitazioni e perpetrati nella zona compresa tra Corigliano e Cosenza, oltre che alla ricettazione ed al riciclaggio della relativa refurtiva; il GIP, con valutazione integralmente condivisa dal Tribunale, aveva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28176/2025 Roma, lì, 31/07/2025 ravvisato il ricorrere, nel caso concreto, delle relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con l’adozione della misura più afflittiva;

2. ricorre per cassazione Dalibor Jovanovic a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen. e con riguardo alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presidiati dal “braccialetto elettronico”; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà quanto al ruolo della teste Cornelia Udrea.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che lo ha proposto e che non risulta iscritto all’Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alla Corte di Cassazione. È pacifico, infatti, che la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso (cfr., in tal senso, Sez. 2, Ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 – 01, in cui la Corte ha altresì precisato che il vizio di legittimazione sussiste anche nel caso in cui il ricorso sia il frutto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto; cfr., anche, Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista è inammissibile ancorché venga successivamente sia depositato un atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; cfr., ancora, Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 – 01, in cui si è ulteriormente chiarito che l’inammissibilità del ricorso proposto da avvocato non cassazionista permane anche qualora il medesimo difensore risulti iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione al momento della sua discussione).

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA GIOVANNA VERGA