Cassation appeal dismissed due to lack of standing because the lawyer was not registered on the special barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer submitting it was not registered on the special barroll for Cassation. The appellant, Roberto Radosavljevic, challenged a detention order regarding serious property crimes, arguing for home detention or questioning witness credibility. The court rejected these substantive arguments entirely, ruling that the procedural defect of the lawyer's non-registration rendered the appeal void ab initio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 c.p.p.; Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 10/02/1999: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the special barroll, regardless of subsequent registration or conversion from other acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da GIOVANNA VERGA - Presidente - Ord. n. sez. 1214/2025 LUCIANO IMPERIALI CC - 24/06/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA - Relatore - R.G.N. 18691/2025 MICHELE CALVISI FRANCESCO FLORIT ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Radosavljevic Roberto, nato a CATANIA il 28/02/2001; avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di Catanzaro sentita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 20/02/2025 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di Roberto Radosavljevic confermando perciò la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Castrovillari che aveva ravvisato, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione a delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio quali furti e rapine pluriaggravate in abitazioni nella zona compresa tra Corigliano e Cosenza, oltre che alla ricettazione ed al riciclaggio della relativa refurtiva; il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28175/2025 Roma, lì, 31/07/2025 GIP, con valutazione integralmente condivisa dal Tribunale, aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo alla rapina pluriaggravata commessa in data 29/06/2024 in San Demetrio nonché, infine, il ricorrere, nel caso concreto, delle relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con l’adozione della misura più afflittiva;
2. ricorre per cassazione Roberto Radosavljevic a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen. e con riguardo alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presidiati dal “braccialetto elettronico”; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà quanto al ruolo della teste Cornelia Udrea.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che lo ha proposto e che non risulta iscritto all’Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alla Corte di Cassazione. È pacifico, infatti, che la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso (cfr., in tal senso, Sez. 2, Ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 – 01, in cui la Corte ha altresì precisato che il vizio di legittimazione sussiste anche nel caso in cui il ricorso sia il frutto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto; cfr., anche, Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista è inammissibile ancorché venga successivamente sia depositato un atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; cfr., ancora, Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 – 01, in cui si è ulteriormente chiarito che l’inammissibilità del ricorso proposto da avvocato non cassazionista permane anche qualora il medesimo difensore risulti iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione al momento della sua discussione).
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA GIOVANNA VERGA