Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of grounds for acquittal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Vincenzo and Lasorsa inadmissible regarding their plea bargain sentence. The defendants argued for a lighter penalty and potential acquittal, but the Court noted that such appeals are barred by established jurisprudence. Consequently, the Court ruled the appeals inadmissible de plano and ordered the payment of court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they merely allege the judge failed to evaluate conditions for acquittal, resulting in a de plano declaration of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Di Vincenzo Giuseppe nato ad Andriail 13/01/1983 Lasorsa Francesco nato ad Andriail 18/02/1981 avverso la sentenza del 20/03/2025 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Trani, udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, preso atto della concorde richiesta delle parti, applicava a Giuseppe Di Vincenzo la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.Contro tale sentenza ricorreva il difensore degli imputatiche deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 133 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio,tenuto conto che le circostanze emerse dal procedimento avrebbero dovuto condurre all'applicazione di una pena più lieve. 3.Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla dichiarata inammissibilità deiricorsi consegue, per il disposto dell’ art. 616 co d. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 27 maggio 2025 Il Consiglier