Italian Supreme Court annuls search warrant order due to lack of reasoning linking seized items to fraud charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Pistoia Tribunal's order confirming a search warrant because it failed to explicitly justify the seizure of specific items like guns and watches. The defense argued no logical connection existed between the suspect's alleged fraud and the seized property, while the court noted the lower court only discussed unseized car purchases. Consequently, the case was remanded for a new examination where the tribunal must provide explicit reasoning linking the seized goods to the crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 253, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 253, comma 2, cod. proc. pen.: A search warrant order is void if the reasoning fails to establish a direct pertinence between the seized items and the alleged crimes, rendering the logical path of the decision incomprehensible.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da LUCIANO IMPERIALI - Presidente - Sent. n. sez. 1280/2025 MARCO MARIA ALMA CC - 02/07/2025 MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 16201/2025 MARIAPAOLA BORIO - Relatore - MICHELE CALVISI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scalmato Daniele nato a Prato il 13/10/1993 rappresentato ed assistito dall’avv. Antonino Denaro, di fiducia avverso l’ordinanza in data 20/02/2025 del Tribunale di Pistoia, sezione riesame reale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte depositate in data 29/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto che il difensore del ricorrente, avv.
Antonino Denaro, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pistoia ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 21/11/2024 ed eseguito il giorno 9/01/2025 anche nei confronti di Daniele Scalmato, indagato per i delitti di cui agli art. 512 bis e 648 bis cod. pen in concorso con il padre Luciano.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Daniele Scalmato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo l’assenza di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra i delitti di trasferimento fraudolento di valori e di riciclaggio ipotizzati a carico dell’indagato e i beni sequestrati, diversi dal denaro (sei bottiglie di vino, sette orologi, un borsone, uno zaino, un bracciale, sette fucili, una canna, una “ottica”). L’ordinanza impugnata ha attribuito rilievo agli acquisti di auto effettuati dall’indagato (che, tuttavia, non sono oggetto di sequestro) ritenuti incompatibili con i redditi conseguiti al momento della compravendita, ma nulla ha affermato in ordine ai beni concretamente sottoposti a vincolo (che era il tema devoluto con la richiesta di riesame) rispetto ai quali non vi è prova che siano stati acquistati in assenza di redditi, ovvero che abbiano valore superiore a quelli prodotti a partire dall’anno 2021, così da essere stati ragionevolmente acquisiti con le “ provviste” illecite del padre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27866/2025 Roma, lì, 29/07/2025 1.Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. In via preliminare, deve essere rilevato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto assente, meramente apparente, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e successivamente Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv 248129; Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).
3. Nel caso di specie, la difesa ha eccepito il vizio assoluto di motivazione in punto di nesso di pertinenzialità tra i delitti di trasferimento fraudolento di valori e di riciclaggio ipotizzati a carico dell’odierno ricorrente, con riferimento a proventi illeciti conseguiti dal padre, e i beni sequestrati a quest’ultimo a seguito di perquisizione disposta presso il suo luogo di dimora (sei bottiglie di vino, sette orologi, un borsone, uno zaino, un bracciale, sette fucili, una canna, una “ottica”). Premesso che i fucili, le carabine e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e non probatorio, con riferimento agli altri beni la doglianza è ammissibile e deve trovare accoglimento.
Mette conto di rimarcare come, a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., possono essere assoggettati a sequestro probatorio il "corpo di reato" e le "cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti"; alla stregua del comma 2 della stessa disposizione, "sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il prodotto o il prezzo". Deve dunque trattarsi di beni costituenti strumento o provento del reato o comunque aventi un rapporto non meramente occasionale col reato, così da giustificarne l'apprensione in un'ottica di salvaguardia della prova ai fini del giudizio sulla penale responsabilità.
Tanto premesso, con l’istanza di riesame l’indagato aveva lamentato l’assenza di rapporto di pertinenzialità tra i beni concretamente sottoposti a vincolo probatorio e le ipotesi di reato formulate a suo carico. A fronte di tale specifica doglianza, il provvedimento impugnato non contiene esplicitazione delle ragioni in forze delle quali le res oggetto di sequestro penale si ricolleghino ai delitti di trasferimento fraudolento di valori e di riciclaggio. Il collegio della cautela si è infatti limitato a valutare l’assenza di disponibilità finanziare proporzionate al momento dell’acquisto di due vetture che, tuttavia non risultano sottoposte a sequestro e non si è concretamente soffermato sui beni mobili assoggettati a vincolo probatorio (il cui reale valore non risulta neppure quantificato) comparandoli con i redditi, tutt’altro che trascurabili, prodotti dal ricorrente tra il 2021 ed il 2023 ed accertati dalla Guardia di Finanza, così da potere ragionevolmente affermare che la disponibilità degli stessi provenisse dalle “provviste” del padre e non da personali introiti.
3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Pistoia che provvederà a riesaminare la vicenda colmando la ravvisata lacuna motivazionale con riferimento ai beni sottoposti a sequestro probatorio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pistoia. Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIAPAOLA BORIO LUCIANO IMPERIALI