Court corrects a criminal judgment's device regarding civil party costs due to an error in identifying state-funded legal aid recipients.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a correction to the criminal judgment device regarding the allocation of legal costs for civil parties. The civil parties argued that the original ruling failed to acknowledge their eligibility for state-funded legal aid, which should have exempted them from certain cost liabilities. The court agreed that the omission constituted a material error in fact and law, mandating the amendment to reflect the correct status of the parties entitled to state support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5; Art. 611, comma 1-bis c.p.p.; Art. 82, 83 d.P.R. 115/2002: A judgment device containing a material error regarding the factual status of parties entitled to state-funded legal aid must be corrected to accurately reflect the allocation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Romeo Tebaldo nato a CROTONE il 08/05/1959 dalla parte civile Romeo Saverio nato a STRONGOLI il 03/12/1952 nel procedimento a carico di: Ausilio Massimo nato a Cariatiil 18/06/1984 Mazziotti Giuseppe natoin Germania il 11/06/1971 Barone Francesca nato a Ciro' Marina il 20/08/1971 Sculco Desiree' nato a Vibo Valentia il 05/08/1978 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di Cassazione. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola con requisitoria scritta,tempestivamente depositata, concludeva per la correzione dell’errore materiale RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il difensore delle parti civili Romeo Tibaldo e Romeo Saverio chiedeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo relativo al proc. n. 9409/2025 con il quale venivano dichiarati inammissibili i ricorsi di Massimo Ausilio, Francesca Barone, Desireè Sculco e Giuseppe Mazziotti, dato che nel disporre la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili istanti non era stato considerato che le stesse erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il Collegio, preso atto dell’errore segnalato dispone la correzione del dispositivorelativa al ricorso n. 6409\2025 del 14 maggio 2025 nei seguenti termini:dopo le parole « nel presente giudizio » deve essere scritto « dalle parti civili Romeo Tibaldo, Romeo Saverio e Romeo Maria ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 ed 83 d. P . R . n. 115 del 2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M Dispone correggersi il dispositivo della sentenza relativa al ricorso NRG 6409/25deliberata il 14 maggio 2025 riportato sul ruolo d'udienza , nel senso che le parole da «condanna,inoltre, gli imputati » fino a « in favore dello Stato» siano sostituite dalle seguenti «condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Romeo Tibaldo, Romeo Saverio e Romeo Maria ammess i al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto di pagamentoai se nsi degli articoli 82 e 83 d.P.R. 115 / 2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso, il giorno 11 luglio 2025. Il Consigliere estensore Il P residen