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Ordinanza — n. 27822/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification arguments via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27822/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the right to contest the legal qualification of the criminal acts through a settlement agreement. The appellant argued that the aggravated theft and receipt charges should have been reclassified as simple theft, but the court held that such arguments are forfeited when parties agree on the terms of the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement on appeal grounds, they waive the right to raise any further legal objections in the cassation proceeding, including those regarding the qualification of the facts, with the sole exception of alleging an illegal sentence.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal legal qualification cassation inadmissibility procedural waiver testimonianza della vittima alibi false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
1.La Corte di appello di Catania, preso atto della rinuncia di Vasile Calin ai motivi di appello relativi alla responsabilità, confermava la condanna per i reati di furto aggravato e ricettazione ed irrogava la pena proposta concordemente dalle parti ai sensi dell’art. 599-biscod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese
277196 – 01 ; nello stesso senso , Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Calin Vasile natoin Romania il 05/02/1978 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Catania. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione, RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Catania, preso atto della rinuncia di Vasile Calin ai motivi di appello relativi alla responsabilità, confermava la condanna per i reati di furto aggravato e ricettazione ed irrogava la pena proposta concordemente dalle parti ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen.

2. Ricorreva per cassazione il difensore di Vasile Calin , che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte inquadrate nella fattispecie astratta prevista dall’art. 624-biscod. pen. che, sulla base delle emergenze raccolte, avrebbero dovuto essere qualificate come “furto semplice”.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Collegio riafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-biscod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-biscod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo:

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01 ; nello stesso senso , Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 -01) 3.2. Nel caso in esame il ricorrente contestava, peraltro in modo del tutto generico, la qualificazione giuridica delle condotte contestate. Si tratta di doglianza non consentita che non supera la soglia di ammissibiità.

3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 11 luglio 2025. Il Consigliere estensore