Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court's rejection of new evidence in retrial request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Horvat Principe's appeal against the appellate court's decision to dismiss his retrial request based on new evidence. Horvat argued that the defense witness Fardi Horvat and the accountant Gianluigi Amboni's statements were ignored or wrongly deemed unreliable, while the prosecution contended the existing evidence formed a solid, unassailable proof framework. The court ruled that the appellate court correctly evaluated the new documents as inadmissible due to their lack of credibility and found the defense witness merely confirmed the accountant's already rejected testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 630 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In retrial proceedings, new evidence must be relevant and capable of altering the conviction; the court may reject requests where the new evidence is deemed unreliable or redundant without violating the right to contradiction if the existing proof remains solid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Horvat Principe nato aLovere il 22/07/1990 avverso l'ordinanza del 15/01/2025 della Corte d'appello di Venezia, udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall’Avv. Luigi Ravagnan nell’interesse di Horvat Principe, con la quale instava per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Horvat Principe , con la quale si chiedeva la valutazione delle “prove nuove” allegate e, segnatamente , dell e dichiarazioni di Gianluigi Amboni e Fardi H orvat assunt e in sede di indagini difensive e della allegata documentazione. Principe Horvat era stato condannato per i reati di tentata truffa e calunnia in concorso con Rubinca Pellerini. La condanna ha riguardato (a) la tentata truffa ai danni della Bercar s.r.l. nei confronti della quale era stati utilizzati raggiri per ottenere il risarcimento relativo ad un presunto mal funzionamento del cambio della autovettura appena venduta, (b) la calunnia consistita nell'avere falsamente querelato la Bercar s.r.l. per il reato di truffa contrattuale.
2. Contro tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, munito di procura speciale,di Principe Horvat che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 630 cod. pen.) e vizio di motivazione : si deduceva che (a) non sarebbe stata valutata la testimonianza di Fardi Horvat assunta in sede di indagini difensive, (b) sarebbe illegittimo il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di Gianluigi Amboni; (c) in sede in sede di vaglio preliminare dell'ammissibilità dell'istanzadi revisione sarebbe stato anticipato il giudizio ledendo il diritto al contraddittorio; 2.2. violazione di legge (art. 630 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione all’omessoesame della testimonianza di Fardi Horvat assunta in sede di indagini difensive e prodotta a sostegno dell’istanza di revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. 1.1. Il Collegio riafferma in via preliminare che in tema di revisione, per prove nuove rilevanti ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.
U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 -01). Con specifico riguardo alla idoneità delle nuove prove a legittimare l’apertura del giudizio ex art. 630 cod. pen. si ribadisce che , la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv. 253437 – 01 ;
Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 -01 Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 -03). 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche , la Corte d'appello dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di revisione rilavando che gli elementi posti a fondamento della condanna ( ovvero la perizia Dekra, i filmati delle telecamere di sorveglianza , la falsità della deposizione resa dal teste Gritti) componevano un solido quadro probatorio non inciso dalle prove nuove allegate a sostegno dell'istanza.
In particolare, il contenuto della dichiarazione di Gianluigi Amboni e quello della documentazione contabile dallo stesso prodotta, secondo la valutazione della Corte di appello, logica e non rivisitabile in sede di legittimità, risultava no inidonei a legittimare la revisione a causa dellaloro manifesta inattendibilità . Nel dettaglio, la Corte rilevava (a) che non fosse plausibile che i due condannati avessero errato nel formare la lista testimoniale individuando in Gritti,invece che in Amboni , il meccanico intervenuto in relazione al presunto guasto; (b) che era emerso che il venditore dell’auto aveva contattato Gritti e non Amboni, (c)che dai filmati delle telecamere di videosorveglianza emergeva che la vettura oggetto della truffa era stata provata personalmente dal ricorrente, (d) che dalla perizia Dekra non risultava alcun problema al cambio , (e) che la sentenza di condanna aveva accertato che il venditore si era reso disponibile a restituire l'assegno al ricorrente previa consegna dell'auto,o di far riparare la vettura ottenendo tuttavia un rifiuto; (f) che,dopo la segnalazione del presunto guasto,l'auto oggetto del tentativo di truffa era stata posta in vendita su un sito Internet(pagg. 5 e 6 dell’ordinanza impugnata) .
Anche la condanna per calunnianon risultava incisa dalle nuove emergenze tenuto conto che la stessa era strettamente connessa all ’ accertamento della tentata truffa. 1.3. Con riguardo alle dichiarazioni di Fardi Horvat , la cui omessa valutazione è oggetto di specifica contestazione il C ollegio rileva che la loro mancata “esplicita” valutazio ne non integra un vizio della sentenza impugnata tenuto conto che il dichiarante - escusso anch'egli , come Amboni , in sede di indagini difensive- si limitava a confermare le dichiarazioni di quest’ultimo .
Si ritiene pertanto cheil contenuto d ella dichiarazione di Fardi Horvat sia stato sostanzialmente valutato, essendo omogeneo a quello della dichiarazione resa da Amboni e ritenuto legittimamente inidoneo a d ammettere l'istanza di revisione. La motivazione della sentenza impugnata non si presta,pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il giorno 11 luglio 2025.