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Ordinanza — n. 27627/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence due to inadmissible grounds regarding waived mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised grounds that were explicitly waived during the settlement procedure. The appellant argued for the recognition of general mitigating circumstances and challenged the sentencing balance, but the court noted these issues were excluded from the permissible scope of review in settlement cases. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against settlement sentences, only grounds regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, and divergent content are admissible; complaints about waived mitigating circumstances or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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settlement procedure inadmissible appeal waived mitigating circumstances procedural law Cassazione Roma gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-biscod.
Art. 133 c.p.
violazione di legge (art. 133 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gaudino Giovanni nato a NAPOLI il 04/08/1986 avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Roma RITENUTO IN FATTOE CONSIDERATO IN DIRITTO1.La Corte di appello di Roma, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello effettuata da Giovanni Gaudino, applicava allo stesso, ritenendola congrua , la pena concordata con il pubblico ministero i sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.,Rv. 278170 – 01 ) 3.2.

Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche il ricorrente avanzava doglianze nei confronti della determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 . Il Consigliereestensore La