Ordinanza — n. 27626/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lapadula Giuseppe nato a TORINO il 09/10/1968 avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Brindisi Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; RITENUTO IN FATTOE 1.Il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi applicava a Giuseppe Lapadula la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di leggee vizio di motivazione: non sarebbero stati indicati i criteri posti a fondamento della determinazione della sanzione. 3.Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27626/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di leggee vizio di motivazione: non sarebbero stati indicati i criteri posti a fondamento della determinazione della sanzione. 3.Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lapadula Giuseppe nato a TORINO il 09/10/1968 avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Brindisi Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi applicava a Giuseppe Lapadula la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di leggee vizio di motivazione: non sarebbero stati indicati i criteri posti a fondamento della determinazione della sanzione. 3.Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 . Il Consigliereestens