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Ordinanza — n. 27626/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27626/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27626/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lapadula Giuseppe nato a TORINO il 09/10/1968 avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Brindisi Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; RITENUTO IN FATTOE 1.Il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi applicava a Giuseppe Lapadula la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di leggee vizio di motivazione: non sarebbero stati indicati i criteri posti a fondamento della determinazione della sanzione. 3.Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27626/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di leggee vizio di motivazione: non sarebbero stati indicati i criteri posti a fondamento della determinazione della sanzione. 3.Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

Parole chiave

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deposizione inattendibile verdetto di colpevolezza indigenza processuale non provata ripudiazione mancata prova di parzialità causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi applicava a Giuseppe Lapadula la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lapadula Giuseppe nato a TORINO il 09/10/1968 avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Brindisi Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi applicava a Giuseppe Lapadula la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di leggee vizio di motivazione: non sarebbero stati indicati i criteri posti a fondamento della determinazione della sanzione. 3.Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 . Il Consigliereestens