Cassation annuls extortion charge due to insufficient evidence and misapplication of good faith standard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision convicting defendants of extortion, remanding the case for retrial. The court found the prosecution's argument linking the canton's patent misuse to criminal liability relied on a likelihood standard rather than the constitutionally required 'beyond reasonable doubt' threshold. Consequently, the conviction for the more serious crime of extortion was overturned in favor of the lesser charge of arbitrary exercise of rights, which requires proof of good faith regarding the defendant's belief in their rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 cod. pen.; Art. 629 cod. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.: The distinction between extortion and arbitrary exercise of rights hinges on the agent's good faith; convictions based on a likelihood standard rather than proof beyond reasonable doubt must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
del fatto che la patente del Cantone è stata indebitamente utilizzata da un dipendente della persona offesa e che, di conseguenza, solo quest'ultima era tenuta a risarcire il danno subito dal Cantone. Giova rammentare, in proposito, che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 392 cod. pen., richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincemento della sua legittimità.
Nella stessa struttura dell'arte. 392 cod. pen., infatti, è insita la "pretesa di esercitare un diritto", con l'effetto che la sussistenza di un racconto finalità, accompagnata dalla convinzione dell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elemento essenziale del reato: è evidente, invero, che, ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa (cioè fosse in mala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sé medesimo, bensì per rendere torto ad altri, il che integrerebbe il diverso e più grave reato di estorsione.
La buona fede costituisce, pertanto, un presupposto necessario del solo reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con conseguente necessità per il giudice di merito di accertare se la condotta minatoria dell'agente sia basata o meno sulla coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa. Tutto ciò premesso, appare doveroso rimarcare che il criterio di attribuzione della responsabilità in ordine al reato di estorsione cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, in adesione pedissequa all'impostazione seguita dal giudice di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.
Le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d'appello si basano, invero, su un argomentare che mette apoditticamente in linea le ambigue circostanze di fatto sopra indicano per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dei ricorrenti in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. piuttosto che al reato di cui all'art.392 cod. pen. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprietà afferma circa la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di estorsione piuttosto che al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientata.
Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania, che si pronuncerà sulle critiche esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
4. Il quinto motivo di impugnazione è assorbito dell'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo gi