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Sentenza — n. 27510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls fraud conviction because the new 2024 law requires a complaint for telematic fraud, which was not filed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for telematic fraud due to a lack of timely complaint from the victim. The defendant argued that the court failed to exclude an aggravating circumstance regarding the victim's vulnerability, but the primary issue was the procedural requirement for a private prosecution. The court applied the principle of favoring the accused by adopting the newer 2024 statute, which mandates a complaint for this specific type of fraud, rendering the case non-prosecutable without one.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 2 comma 4 cod. pen.; The principle of applying the more favorable law to the accused extends to the regime of prosecutability, meaning a new statute requiring a private complaint for telematic fraud invalidates a prior conviction if no complaint was filed.

Parole chiave

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telematic fraud private prosecution favorable law principle prosecutability regime statutory change application usurpazione d'identità identità elettronica scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n.
Art. 2 comma 4 cod. pen.
Nella successione delle leggi in considerazione della natura mista dell'istituto della querela, deve applicarsi, pertanto, il disposto dell'art. 2, comma quarto, cod.
Legge 28 giugno 2024 n. 90
artt. 640 cod. pen
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 640 cod. pen.
art. 640 cod. pen
1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019
Sez. 4, n. 41176 del 23/10/2024
276651 – 01; Sez. 4, n. 41176 del 23/10/2024, Poidomani, non massimata).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNA VERGA - Presidente - Sent. n. sez. 816/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA UP - 14/05/2025 GIOVANNI ARIOLLI R.G.N. 10075/2025 SANDRA RECCHIONE EMANUELE CERSOSIMO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITA SIMONE nato a Catania il 12/02/2000 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Simone Vita, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 settembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la sentenza emessa, in data 05 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Bergamo, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 61 n. 5, 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. conseguente alla mancata esclusione dell’aggravante della minorata difesa. A giudizio della difesa, la circostanza che siano intercorsi tra le parti contatti telefonici, successivi alla messa in vendita on line del personal computer di cui al capo di imputazione, escluderebbe quella condizione di particolare vulnerabilità (riscontrabile nel caso in cui l’intera truffa contrattuale sia svolta mediante il mezzo telematico) consentendo di “superare l’ostacolodato dalla distanza fra venditore e acquirente, sì da potersi escludere che questi si sia trovato maggiormente esposto alle conseguenze dell’azione delittuosa per il semplice fatto di essere stato il bene venduto tramite piattaforma on-line” (vedi pag. 5 del ricorso).

La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l’irrilevanza di tali contatti telefonici in quanto avvenuti successivamente al pagamento del prezzo per l’acquisto del personal computer, senza tenere conto che il reato di truffa contrattuale non si consuma al momento del versamento del prezzo ma al momento della mancata consegna del bene acquistato.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 640 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di tempestiva querela. L’invocata insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., comportando la procedibilità a querela del reato di truffa, avrebbe dovuto indurre i giudici di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27510/2025 Roma, lì, 25/07/2025 appello a dichiarare la non procedibilità per carenza di valido atto querelatorio. 4.Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 640 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 27 Cost. nonché violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

La Corte di merito, con motivazione contrastante con la presunzione di non colpevolezza, avrebbe ritenuto la mera intestazione della carta Postepay beneficiaria dell’indebito pagamento e l’utilizzo di documenti di identità intestati all’imputato elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità del ricorrente “in difetto di qualsivoglia prova o quanto meno allegazione utili a suggerirne l’indebita attivazione e/o utilizzo da parte di terzi” (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), di fatto ignorando le argomentazioni indicate nell’atto di appello con le quali si sosteneva la dubbia riconducibilità all’imputato della condotta delittuosa in contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato il motivo che investe la procedibilità. Deve essere, in proposito, rimarcato che, con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”. In altri termini, il legislatore ha “sottratto” dall’art. 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato un trattamento autonomo e, soprattutto, un diverso regime di procedibilità dell’azione penale.

In particolare, intervenendo contestualmente sul terzo comma dell’art. 640 cod. pen., il legislatore del 2024 mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata ai sensi del n. 2-bis del secondo comma, ha ripristinato la regola generale dell’iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter, cod. pen. Deve essere, quindi, evidenziato che, nel caso oggetto di esame, si verte in una fattispecie di reato (truffa telematica a distanzasenza alcun riferimento ad altre condizioni di “debolezza” della persona offesa) che - al momento della sua commissione (03/06/2020) - risultava perseguibile d'ufficio e che è divenuta perseguibile a querela di parte nelle more del giudizio.

Il Collegio intende, pertanto, dare seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce allo stesso tempo condizione di procedibilità e di punibilità (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651 – 01; Sez. 4, n. 41176 del 23/10/2024, Poidomani, non massimata). Nella successione delle leggi in considerazione della natura mista dell'istituto della querela, deve applicarsi, pertanto, il disposto dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposi[1]zioni sono più favorevoli al reo".

Nel caso di specie, l’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che la persona offesa non ha sporto tempestiva querela, essendosi Giannina Percassi limitata a sottoscrivere un verbale di denuncia orale privo di alcuna manifestazione di volontà punitiva nei confronti dell’autore della truffa subita. Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio per essere il reato di truffa telematica improcedibile per difetto di querela. Gli ulteriori motivi sono assorbiti dall’accoglimento del motivo che investe la procedibilità.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per difetto di querela. Così è deciso, 14/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELE CERSOSIMO GIOVANNA VERGA