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Sentenza — n. 27489/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27489/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27489/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ioan Botà, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di Bologna, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza, emessa in data 16 settembre 2024, con cui il Tribunale di Cuneo l’ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione e 1.400,00 euro di multa in relazione ai reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27489/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nonché erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello perché il Botà ha partecipato all’udienza di convalida dell’arresto e proprio per tale motivo, nel verbale di incidente probatorio, datato 8 agosto 2023 sarebbe stato indicato come “non comparso” piuttosto che come “assente”.

Parole chiave

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deposizione inattendibile luogo del reato altri reati procedimento in contumacia assenza ingiustificata rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNA VERGA - Presidente - Sent. n. sez. 914/2025 LUCIANO IMPERIALI CC - 13/05/2025 GIOVANNI ARIOLLI R.G.N. 6712/2025 SANDRA RECCHIONE EMANUELE CERSOSIMO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOTA' IOAN nato il 10/12/1988 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Ioan Botà, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di Bologna, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza, emessa in data 16 settembre 2024, con cui il Tribunale di Cuneo l’ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione e 1.400,00 euro di multa in relazione ai reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nonché erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello perché il Botà ha partecipato all’udienza di convalida dell’arresto e proprio per tale motivo, nel verbale di incidente probatorio, datato 8 agosto 2023 sarebbe stato indicato come “non comparso” piuttosto che come “assente”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il Botà era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, misura mai eseguita stante la latitanza del predetto, dichiarata con decreto del 06 giugno 2024, ed era difeso d'ufficio dall'Avv. Giovanna Supertino del foro di Cuneo. È vero che il ricorrente ha partecipato all’udienza di convalida dell’arresto tenutasi il 19 luglio 2023, ma è altresì vero che il ricorrente non è comparso all’incidente probatorio svoltosi in data 8 agosto 2023 e che il giudizio di primo grado si è svolto in assenza, stante la sua dichiarata latitanza.

Correttamente è stata, pertanto, applicata la causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di giudizio direttissimo, che l'imputato, presente in udienza di convalida dell'arresto, deve considerarsi assente se sceglie di non CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27489/2025 Roma, lì, 25/07/2025 presenziare alle udienze fissate per la celebrazione del processo a suo carico (vedi Sez. 6, n. 3802 del 01/12/2016, Portali Maiettini, Rv. 269313 – 01;

Sez. 2, n. 19861 del 12/04/2019, Scarselletta, non massimata; Sez. 2, n. 15930 del 20242/02/2024, Cerioni, non massimata). All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così è deciso, 13/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELE CERSOSIMO GIOVANNA VERGA