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Sentenza — n. 27479/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for rescission of judgment due to defendant's lack of knowledge and disinterest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for rescission of the final judgment inadmissible. The defendant, Luigi Baldocci, argued that his lack of knowledge regarding the proceedings constituted a lack of fault, yet the court found he had perfect knowledge upon notification at his elected domicile. Furthermore, the court determined that Baldocci's disinterest in maintaining contact with his defense attorney demonstrated culpable negligence, justifying the rejection of the request to overturn the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal for rescission of a final judgment is inadmissible when the defendant had perfect knowledge of the proceedings at the time of citation and exhibits culpable disinterest in the process progression.

Parole chiave

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rescission of judgment lack of knowledge culpable disinterest defense attorney notification domicile final judgment inadmissible appeal guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis c.p.p.
violazione di legge (art. 629 -bis cod.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 629 -bis cod. proc. pen
violazione di legge (art. 629 -bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019
La Cassazione ha chiarito che la conoscenza del processo deve essere valutata in relazione all’atto di vocatio in iudicium ( Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Baldocci Luigi nato a Livornoil 09/04/1968 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Venezia. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; udito il Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirelli che concludeva con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Venezia respingeva l'istanza di rescissione del giudicato relativaalla sentenza del 26 novembre 2019 pronunciata dal Tribunale di Verona con la quale Luigi Baldocciè stato condannato per il reato di ricettazione di un autoveicolo. La Corte rilevava (a) che il Baldocci il 21 maggio 2010, nel corso delle indagini preliminari,aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia , (b) che il 12 ottobre 2017 il decreto di citazione a giudizioera stato notificato presso il domicilio eletto, (c) che la rinunciaal mandato da parte del difensore di fiducia era avvenuta a processo avviato l’11 gennaio 2018, (d) cheil Baldocci non aveva mantenuto i doverosi contatti con il suo difensorefiduciario.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Luigi Baldocci, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 -bis cod. proc. pen.): l'ordinanza sarebbe illegittima poiché non avrebbe valutato l’incidenza sulla conoscenza del processo della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia; tale evento indicherebbe la “ carenza di colpa ” delricorrente, che, ignaro dello sviluppo del procedimento, sarebbe venuto a conoscenza della condanna solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione; si deduceva , inoltre,che l'ordinanza sarebbe il legittima nella parte in cui avrebbe fatto riferimento ad un onere di allegazione gravante sul ricorrente al momento della dichiarazione di assenza . 2.2.

Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto allega doglianze manifestamente infondate. La Cassazione ha chiarito che la conoscenza del processo deve essere valutata in relazione all’atto di vocatio in iudicium ( Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01 ), dunque, nel caso in esame, al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio, che veniva effettuata presso il difensore di fiducia dove il Baldocci aveva regolarmente eletto domicilio. Dunque non vi sono elementi per ritenere che l’istante non avesse avuto perfetta conoscenza dell’avvio del processo.

A ciò si aggiunge che l’interruzione dei rapporti con il difensore di fiducia indica - come rilevato nel provvedimento impugnato -un colpevole disinteresse del Baldocci per la progressione del processo. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,il giorno 20 giugno 2025 . Il Consigliereestensore Il Preside nt