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Ordinanza — n. 27466/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27466/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27466/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salah Eddine Bakkari ricorre personalmente avverso la sentenza in data 03/02/2025 della Corte di appello di Torino. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27466/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ritiro della domanda di revisione memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKARI SALAH EDDINE nato il 28/03/1985 in MAROCCO avverso la sentenza in data 03/02/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salah Eddine Bakkari ricorre personalmente avverso la sentenza in data 03/02/2025 della Corte di appello di Torino.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/06