Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain review lacks statutory grounds for omitted sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Festa Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Festa argued that the Brescia Tribunal failed to properly evaluate a ground for acquittal, yet the lower court had already provided sufficient, albeit brief, reasoning on this point. The Court ruled that the statutory list of grounds for appealing a plea bargain excludes omitted reasoning regarding acquittal conditions, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The grounds for filing a cassation appeal against a plea bargain judgment are exhaustive, explicitly excluding the defect of the judge's reasoning on the non-existence of acquittal conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Festa Domenico nato a NAPOLI il 26/01/1973 avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/02/2025 il Tribunale di Brescia ha applicato a Festa Domenico ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, in relazione al reato di tentata truffa in concorso a lui ascritto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Festa, assumendo l’omessa valutazione di una causa di punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con l.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/05/2025 I