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Sentenza — n. 27457/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order, ruling subsequent funds not subject to ablativo measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27457/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by DL Service s.r.l.s. inadmissible, upholding the lower court's refusal to release funds deposited after the preventive seizure. The company argued that money inflowing after the seizure was not legally bound, but the court found the lower tribunal correctly applied the principle that ablativo measures cannot cover legally sourced funds received post-execution. Consequently, the appeal was rejected due to lack of legal violation, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 321 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The preventive seizure with ablativo effect cannot bind funds of certain legal origin received after its execution, and appeals against such orders are inadmissible unless based on a violation of law.

Parole chiave

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preventive seizure ablativo measure subsequent funds legal origin inadmissible appeal confiscation order procedural costs conto bloccato

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione la società DL Service s.r.l., tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale, deducendo con un unico motivo l’abnormità del provvedimento, l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 321 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
285608); non rientra, invece, nellanozione di violazione di legge la contraddittorietà e l'illogicità manifesta, che possono essere denunciate in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett.
art. 321 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione la società DL Service s.r.l., tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale, deducendo con un unico motivo l’abnormità del provvedimento, l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 321 cod.
art. 322 bis cod. proc. pen
A seguito di appello, proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele
239692; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli
254893; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv.
Sez. 2, n. 45739 del 10/10/2023, Mannolo
269656; Sez. 2, n. 45739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.
Sez. 5 n. 36223 del 28/06/2024, Maggioni non mass.
Sez. 5 n. 31186 del 27/06/2023, Orsini
Sez. 5 n. 31186 del 27/06/2023, Orsini, Rv.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DL Service s.r.l.s. rappresentata e difesa dall’avv. Carola Gugliotta avverso l’ordinanza emessa in data 08/11/2024 dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte depositate in data 14/04/2025 dal Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgi, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che il difensore della società ricorrente, dell’avv. Carola Gugliota, non ha depositato conclusioni scritte;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 14/06/2023 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240, comma 1, cod. pen. della somma di euro 279.200,00 presente sui conti correnti nella disponibilità di Mariotti Diego e D’Apice Antonio, indagati per il delitto di concorso in truffa aggravata ai danni di Italcom s.r.l. e di Fattori Automobiles s.r.l. In data 12/07/2023, in esecuzione del disposto sequestro, erano sottoposti a vincolo ablativo i conti correnti intestati alle società DM MOTOR s.r.l. e DL Service s.r.l.s. (quest’ultima odierna ricorrente), ritenuti nella disponibilità di Mariotti Diego in quanto delegato ad operare sugli stessi, con conseguente apprensione delle provviste ivi giacenti (rispettivamente pari a euro 62.838, 58 e 52.755, 95).

Con successivo provvedimento emesso in data 17/08/2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma respingeva la richiesta avanzata da DL Service s.r.l. di “svincolo” del conto corrente, nonché di restituzione delle somme (euro 8.132, 23) che la società indicava come affluite sul conto in questione solo dopo l’esecuzione della misura cautelare reale e rappresentative di acconti o saldi effettuati da propri clienti per l’acquisto di veicoli nell’esercizio della propria attività di impresa. Tale provvedimento di diniego era confermato dal Tribunale per il riesame con l’ordinanza qui impugnata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la società DL Service s.r.l., tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale, deducendo con un unico motivo l’abnormità del provvedimento, l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen., nonché la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Rileva in primo luogo la difesa ricorrente che la somma di denaro confluita sul conto corrente della società in epoca successiva alla esecuzione della misura cautelare reale non era oggetto del provvedimento di sequestro genetico e neppure di un provvedimento ablativo ad hoc, mai intervenuto, sicchè la loro sottoposizione a vincolo, in assenza di provvedimento giurisdizionale, è illegittimo.

Si osserva, in secondo luogo, che l’ordinanza impugnata presenta vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto privo dei requisiti minimali di coerenza, completezza e ragionevolezza e pertanto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Il Tribunale del riesame ha solo genericamente affrontato, per di più in termini contraddittori, il tema sottoposto alla sua attenzione, interpretando in modo del tutto singolare la documentazione difensiva prodotta e sostenendo che non era stata compiutamente documentata la provenienza delle somme di cui era stata chiesta la restituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 2.Va escluso, in primo luogo, il carattere abnorme dell’ordinanza impugnata. Come è noto, l’abnormità può riguardare il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento adottato si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590 e da ultimo Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02).

L’ordinanza qui in scrutinio non si discosta, né diverge dalla previsione contenuta in specifiche norme ovvero dall’intero impianto organico della legge processuale e tantomeno ha determinato uno stallo processuale. A seguito di appello, proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta avanzata da DL Service s.r.l. di “svincolo” del conto corrente, nonché la restituzione della somma (euro 8.132, 23) sullo stesso affluita dopo l’esecuzione del sequestro, il Tribunale del riesame si è doverosamente pronunciato sulla proposta impugnazione (con instaurazione di una fase endoprocessuale) confermando il provvedimento appellato e così emettendo un atto tipico dell’ufficio espressamente previsto dal legislatore e, come tale non estraneo al sistema organico della legge processuale.

3. Quanto agli ulteriori profili di doglianza, va ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 45739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608); non rientra, invece, nellanozione di violazione di legge la contraddittorietà e l'illogicità manifesta, che possono essere denunciate in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Tanto premesso, ben diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata (pagine 3 e 4) è munita di apparato argomentativo perfettamente intelligibile e chiaro, ma anche esente da qualsivoglia inosservanza della legge penale.

Il Tribunale del riesame ha correttamente ricostruito in termini di confisca diretta il dispostosequestro preventivo della somma di euro 279.200,00 presente sui conti correnti - tra cui quello intestato all’odierna società ricorrente - nella disponibilità di Mariotti Diego e D’Apice Antonio, indagati per il delitto di concorso in truffa aggravata; ha quindi correttamente richiamato il principio secondo cui tale vincolo ablativo, per il quale non è prevista la forma per equivalente, non può avere ad oggetto denaro cha sia di certa provenienza lecita e percepito successivamente alla sua esecuzione (Sez. 5 n. 36223 del 28/06/2024, Maggioni non mass.;

Sez. 5 n. 31186 del 27/06/2023, Orsini, Rv. 285072) dando ampio conto di come, tuttavia, nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla difesa fosse inidonea a comprovare l’effettiva causale lecita della somma di euro 8.132,00 di cui era stata chiesta la restituzione e cioè che essa rappresentasse il provento di regolari transazioni commerciali con clienti, conseguito dalla società nell’esercizio della propria attività imprenditoriale in epoca posteriore alla apposizione del vincolo.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la r