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Sentenza — n. 27248/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27248/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 marzo 2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cassino del 10/06/2024, appellata da Cavicchio Alfredo, rideterminando la pena pecuniaria nella misura di euro mille di multa e conferma nel resto quanto alla imputazione allo stesso ascritta (artt. 633, 639-bis cod. pen.; artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2011). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27248/2025 Roma, lì, 24/07/2025 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Cavicchio Alfredo, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 27248/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono; ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.

Parole chiave

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legge sugli alloggi immobile occupato inviolabilità del domicilio ubicazione dell'immobile azione di manutenzione violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Cavicchio Alfredo, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNA VERGA - Presidente - Sent. n. sez. 1342/2025 SIMONETTA COLELLA CC - 09/07/2025 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 17790/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVICCHIO ALFREDO nato a GAETA il 01/02/1938 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. VINCENZO MACARI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 marzo 2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cassino del 10/06/2024, appellata da Cavicchio Alfredo, rideterminando la pena pecuniaria nella misura di euro mille di multa e conferma nel resto quanto alla imputazione allo stesso ascritta (artt. 633, 639-bis cod. pen.; artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2011). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27248/2025 Roma, lì, 24/07/2025 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Cavicchio Alfredo, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio della motivazione, perché palesemente contraddittoria, in relazione agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.; la difesa ha evidenziato come le conclusioni della Corte di appello siano censurabili, attesa la mancanza di qualsiasi elemento di prova a supporto della asserita demanialità del bene oggetto di occupazione. I giudici di merito avrebbero dovuto compiutamente individuare l’area di interesse e la sua titolarità, non essendo stato allegato dalla Pubblica accusa alcun titolo formale, essendo presente in imputazione un mero richiamo alla fascia di rispetto dei trenta metri, mentre invece l’area in questione deve ritenersi proprietà privata del ricorrente da decenni, essendo posizionata esattamente di fronte alla sua abitazione; nessun accertamento tecnico era stato espletato sul punto, nonostante le specifiche censure critiche della difesa.

È la stessa Corte di appello ad evidenziare la mancanza di prova sul punto, ricorrendo alla presunzione di cui all’art. 22 della l. n. 2248 del 1865 allegato F, in realtà non applicabile al caso di specie, atteso che l’area interessata non si trova all’interno del centro abitato, in assenza di esplicazione sul punto da parte del giudice di merito quanto alla individuazione del concetto di “centro abitato”. 2.2. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, erronea o contraddittoria in relazione agli artt. 44, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004; la Corte di appello ha ritenuto che non sia stato proposto motivo di gravame in ordine al capo b) della rubrica, mentre la lettura dell’atto di appello dimostra che erano state devolute sul punto censure specifiche nell’ambito del secondo motivo di appello.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono; ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente ha lamentato la ricorrenza di vizio della motivazione perché contraddittoria nell’aver tratto con certezza la sussistenza dei requisiti oggettivi al fine di ritenere integrato il reato ascritto ai sensi dell’art. 633, 639-bis cod. pen. 2.1. La censura è fondata. In tal senso, occorre evidenziare come, nonostante le specifiche considerazioni introdotte dalla difesa sin dal primo grado di giudizio ed oggetto di specifica devoluzione in sede di appello quanto alla specifica connotazione del bene nei termini di cui all’imputazione, la Corte di appello non abbia affrontato il tema devoluto, applicando al caso di specie una sorta di scienza privata, neanche rientrante nel concetto di regola di esperienza, senza affrontare il tema introdotto dalla difesa, relativo alla formale connotazione del bene asseritamente oggetto di invasione, così rendendo sul punto una motivazione in contraddizione rispetto alle conclusioni raggiunte (non potendosi ritenere integrata la condotta imputata in assenza di qualsiasi accertamento in ordine alla qualità del bene) e in sostanza apodittica. 2.2.

In tal senso, si deve evidenziare come elementi di evidente apoditticità emergano dalla affermazione (pag.

3) secondo la quale “la configurazione e l’ubicazione della porzione di terreno inducono a ritenere che essa costituisca una pertinenza stradale”, mancando, tuttavia, qualsiasi specifico riferimento ad elementi documentali allegati dalla pubblica accusa al fine di ricostruire l’effettiva titolarità del bene; tra l’altro, tale conclusione, quanto all’inquadramento del regime giuridico del bene ed alla sua eventuale natura pertinenziale, è stata raggiunta ritenendo risolutiva la consultazione di un qualsiasi sito di localizzazione on line (citando nella specie google maps). 2.3.

È evidente come tale ragionamento, la assoluta mancanza di elementi certi sulla base dei quali raggiungere tali conclusioni, sia sintomatico della apoditticità della motivazione e della contraddittorietà della conclusione raggiunta quanto alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente, soprattutto in una materia che si presenta caratterizzata dalla presenza di documentazione catastale, direttamente indicativa della natura demaniale o meno del bene, che può certamente chiarire gli elementi posti a base della imputazione elevata, per come eccepito dalla parte ricorrente.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha affermato (pag.

5) che: ” nessun motivo di gravame è stato sviluppato con riferimento alla contestazione del capo b)”. Tuttavia, dalla mera lettura dell’atto di appello emerge, invece, come fosse stato proposto uno specifico motivo di appello proprio in relazione al capo b) (pag. 6 dell’atto di appello, motivo rubricato come II) con diverse specifiche allegazioni in ordine alle caratteristiche della condotta, del bene che ne sarebbe stato interessato ed ancora con riferimento all’epoca di realizzazione delle attività imputate. La motivazione del punto risulta, dunque, omessa.

4. In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio, ove il giudice di merito affronterà, nell’ambito della propria discrezionalità, le censure tempestivamente proposte dalla difesa in sede di appello e sopra richiamate. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 09/07/2025. La Cons. Est. La Presidente Marzia Minutillo Turtur Giovanna Verga