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Sentenza — n. 27217/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court quashes fraud conviction as crime extinguished by victim's complaint remission under new law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27217/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's fraud conviction because the crime was extinguished by the victim's remission of the complaint. Although the defendant argued the aggravated fraud remained prosecutable by public authority, the new law made such offenses dependent on the victim's complaint. The court ruled that this remission, accepted by the defendant, extinguished the crime and took precedence over the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; D.Lgs. 150/2022; The remission of the complaint extinguishes the crime and prevails over procedural admissibility issues when the offense became complaint-dependent by law.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime procedural admissibility aggravated fraud complaint-dependent offense recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
2.Ed invero, il reato di truffa ex art. 640 c.p., aggravato dalla circostanza ad effetto speciale della recidiva qualificata, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del dAgs.
Art. 99, co. 4 c.p.
Art. 649 bis c.p.
4 c.p., il reato di truffa aggravato da tale circostanza ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 649 bis c.p., come modificato dal D.Igs.
D.Lgs. 150/2022
Il d.lgs. 150/2022 ha mutato il regime di procedibilità della truffa aggravata escludendo la procedibilità a querela solo per le ipotesi di truffa aggravata da circostanze aggravanti ad effetto speciale "diverse dalla recidiva".
Art. 2 c.p.
Si tratta di una previsione più favorevole al reo e che, ai sensi dell'art. 2 c.p., trova applicazione nel caso di specie avuto riguardo al fatto che il ricorso per cassazione è stato tempestivamente proposto al fine di far rilevare l'intervenuta causa di estinzione: Sez.
Art. 152, third comma c.p.
art. 649 bis c.p
4 c.p., il reato di truffa aggravato da tale circostanza ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 649 bis c.p., come modificato dal D.Igs.
art. 640 c.p
2.Ed invero, il reato di truffa ex art. 640 c.p., aggravato dalla circostanza ad effetto speciale della recidiva qualificata, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del dAgs.
art. 2 c.p
Si tratta di una previsione più favorevole al reo e che, ai sensi dell'art. 2 c.p., trova applicazione nel caso di specie avuto riguardo al fatto che il ricorso per cassazione è stato tempestivamente proposto al fine di far rilevare l'intervenuta causa di estinzione: Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini
Sez. Un., n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Greggio Mirco nato a Sant' Elena (PD) il 14/07/1959 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 13/11/2024 udita relazione del consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le note conclusionali dell'avv. Sara Iacaroni difensore di Greggio Mirko che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 13/11/2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 09/11/2020 con la quale Greggio Mirco è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa, con l'aggravante della recidiva qualificata.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'intervenuta cfqb estinzione del reato per remissione di querela dato che, nonostante la ritenuta recidiva ex art.99, co. 4 c.p., il reato di truffa aggravato da tale circostanza ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 649 bis c.p., come modificato dal D.Igs. 150/2022, è ora procedibile a querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 2.Ed invero, il reato di truffa ex art. 640 c.p., aggravato dalla circostanza ad effetto speciale della recidiva qualificata, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del dAgs. n. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022 e vi sono in atti la remissione di querela da parte di Guida Luciano e l'accettazione da parte dell'imputato. Il d.lgs. 150/2022 ha mutato il regime di procedibilità della truffa aggravata escludendo la procedibilità a querela solo per le ipotesi di truffa aggravata da circostanze aggravanti ad effetto speciale "diverse dalla recidiva".

Si tratta di una previsione più favorevole al reo e che, ai sensi dell'art. 2 c.p., trova applicazione nel caso di specie avuto riguardo al fatto che il ricorso per cassazione è stato tempestivamente proposto al fine di far rilevare l'intervenuta causa di estinzione: Sez. Un., n. 24246 del 25/2/2004,Chiasserini,Rv.227681 secondo cui «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto».

Tale dictum, peraltro, è stato ripreso dalle recenti Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 che a pag. 18 della motivazione chiariscono che: "La affermazione prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, c.p., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma, 10 luglio 2025 Il consigliere estensore Il presidente Lucia Aielli Giovanna Ve9a Ada, DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 2